STATUTO

“Giulia e Matteo”

Associazione di promozione sociale

Articolo 1

Costituzione, denominazione, sede e durata

1.1 È costituita l’Associazione di promozione sociale denominata “Giulia e Matteo APS”. L’associazione assume nella propria denominazione la qualifica di APS (Associazione di Promozione Sociale), che ne costituisce peculiare segno distintivo e che, quindi, verrà inserita nelle comunicazioni rivolte al pubblico ed in qualsiasi segno distintivo che l’Associazione intenderà adottare.

1.2 L’ordinamento interno dell’Associazione è ispirato a criteri di democraticità, di uguaglianza dei diritti e delle pari opportunità di tutti gli associati, le cariche associative sono elettive e tutti gli associati possono accedervi.

1.3 L’Associazione ha sede nel Comune di Lissone (MB) e può costituire sedi secondarie.

1.4 Il trasferimento della sede principale in un altro Comune, comportando modifica statutaria, deve essere deciso con deliberazione dell’Assemblea Straordinaria.

1.5 Il Consiglio Direttivo, con sua deliberazione, può trasferire la sede principale nell’ambito dello stesso Comune, informando in tempi congrui tutti gli associati, e istituire sedi secondarie anche in altri Comuni.

1.6 La durata dell’Associazione è illimitata.

1.7 L’Associazione adotta come riferimento legislativo la Legge Regionale 01/08, Capo III, e la Legge 383/00.


Articolo 2

Finalità e attività

2.1 L’Associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale attraverso lo svolgimento continuato di attività di interesse generale ai sensi dell’Art. 5 del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117, così come modificato dall’art. 3 del D.Lgs. 3 agosto 2018 n. 105, avvalendosi in modo prevalente delle prestazioni dei volontari associati.

2.2 Per la realizzazione delle suddette finalità l’Associazione, a titolo esemplificativo e non esaustivo, si propone di svolgere le seguenti attività:

  • a) Promuovere conferenze, incontri e dibattito nei vari Comuni della Provincia di Monza e Brianza per sensibilizzare l’opinione pubblica sulle problematiche della salute mentale;
  • b)  Organizzare incontri per l’auto-mutuo aiuto dei famigliari;
  • c)   Favorire tra i soci la conoscenza delle problematiche mediche, assistenziali, legali e di interesse sociale;
  • d)   Creare tra le famiglie quel clima di solidarietà necessario per la soluzione dei problemi di ordine medico, legale e previdenziale;
  • e)   Incentivare il volontariato per la soluzione delle problematiche inerenti la salute psichica;
  • f)    Incentivare e favorire la ricerca scientifica sulla malattia mentale;
  • g)  Richiamare gli organi legislativi ed amministrativi dello Stato, degli enti pubblici locali, e delle forze politiche affinché vengano rispettate ed applicate la Legge 180/78 (Legge Basaglia) e la Legge 833/78 (istituzione del diritto sanitario nazionale); promuovendo, in collaborazione con i predetti Enti, attività dirette a migliorare le suddette leggi, alla luce altresì delle esperienze applicative positive e negative sino ad oggi maturate;
  • h)  Difendere i diritti degli ammalati psichiatrici, così come richiamato dalla risoluzione ONU sulla “protezione delle persone affette da malattia mentale per il miglioramento dell’assistenza psichiatrica”, e fornire un supporto a tutti coloro che si adoperano per garantire ad essi un’adeguata assistenza (tenendo conto di quanto previsto nel Piano d’azione per la salute mentale 2013-2020 pubblicato dall’OMS nel 2013), battendosi contro tutte le possibili inadempienze pubbliche e private che violino la legge.
  • i)  Stimolare le attività del settore età evolutiva e della neuropsichiatria dell’infanzia e delle ASST rivolte ai minori degli anni diciotto, in stretto collegamento con i Dipartimenti di Salute Mentale per garantire la continuità terapeutica e riabilitativa.

2.3 L’Associazione per il perseguimento dei propri fini istituzionali si avvale prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita degli associati.

2.4 In caso di particolare necessità, l’Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestatori di lavoro autonomo o professionale, anche ricorrendo ai propri associati.

2.5 L’associazione, qualora se ne presentasse la necessità potrà, per il raggiungimento degli scopi sociali, stipulare accordi o convenzioni con Enti sia pubblici che privati. L’associazione inoltre potrà svolgere attività accessorie che si considerano integrative e funzionali allo sviluppo dell’attività istituzionale.

2.6 L’Associazione potrà deliberare l’ammissione come associati di altri enti del settore o senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento del numero delle associazioni di promozione sociale.


Articolo 3

Criteri ammissione associati

3.1 Possono aderire all’Associazione tutte le persone, uomini e donne, i quali ne condividano le finalità istituzionali e gli scopi associativi senza alcuna discriminazione di sesso, età, lingua, nazionalità, religione e ideologia.

3.2 Tutti gli associati hanno parità di diritti e doveri e il loro numero è illimitato.

3.3 È esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

3.4 L’Associazione si adopera affinché sia assicurata al suo interno la tutela dei diritti inviolabili della persona, e il rispetto delle “pari opportunità” tra uomo e donna.

3.5 Sono associati coloro che hanno sottoscritto l’atto di costituzione in qualità di associati fondatori e coloro che ne fanno richiesta e la cui domanda viene accolta dal Consiglio Direttivo in qualità di associati ordinari.

3.6 Il Consiglio Direttivo può nominare associati onorari quelle persone che hanno fornito un particolare contributo alla vita dell’Associazione stessa.

3.7 Il Consiglio Direttivo può anche accogliere l’adesione di persone giuridiche, nella persona di un solo rappresentante designato con apposita deliberazione dell’istituzione interessata.

3.8 Gli associati sono chiamati a contribuire alle spese annuali dell’associazione; il contributo a carico degli associati non ha carattere patrimoniale ed è deliberato dall’Assemblea.

3.9 Il contributo è annuale, non è trasferibile, né rivalutabile; non è restituibile in caso di recesso, di decesso o di perdita della qualità di associato e, salvo che non sia diversamente disposto, deve essere versato entro 30 giorni prima dell’Assemblea convocata per l’approvazione del rendiconto economico-finanziario dell’esercizio di riferimento.

3.10 Criteri di ammissione di nuovi Soci. L’Associazione richiama il contenuto dell’art. 21 del D. Lgs. 117/2017 per l’ammissione di nuovi Soci. Tuttavia, in considerazione dell’oggetto sociale, viene esclusa la possibilità di accogliere le richieste di adesione di soci minorenni, la cui partecipazione alla vita sociale non sarebbe coerente con le finalità perseguite e l'attività di interesse generale svolta, come indicate dall’art. 2 del presente Statuto.

  • 1) L'ammissione di un nuovo socio è regolata in base a criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e l’attività d’interesse generale svolta. Viene deliberata dal Consiglio Direttivo, ed è subordinata alla presentazione di apposita domanda scritta da parte dell'interessato, con la quale l’interessato stesso si impegna a rispettare lo Statuto e ad osservare gli eventuali regolamenti e le deliberazioni adottate dagli organi dell’associazione.
  • 2) Contro l'eventuale reiezione dell'istanza, che deve essere sempre motivata e comunicata all’interessato entro 60 giorni, è ammesso ricorso all'assemblea dei soci.
  • 3) Il ricorso all'assemblea dei soci è ammesso entro 60 giorni dal ricevimento della relativa comunicazione di reiezione.
  • 4) Il Consiglio direttivo comunica l’ammissione agli interessati e cura l'annotazione dei nuovi aderenti nel libro soci dopo che gli stessi avranno versato, la quota stabilita dall’Assemblea. La qualità di socio è intrasmissibile.
  • 5) La qualità di Socio si perde per:
  • a. recesso, che deve essere comunicato per iscritto all’associazione;
  • b. esclusione conseguente a comportamento contrastante con gli scopi dell’associazione;
  • c. messa in mora per mancato pagamento della quota annuale, e trascorsi 30 giorni dal sollecito scritto si considera il socio, come recesso, in attesa di escluderlo dal Libro Soci, dopo l’approvazione dell’Assemblea ordinaria di fine anno;
  • d. morte del socio
  • 6) L’esclusione o la decadenza dei soci è deliberata dall’Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo.
  • In ogni caso, prima di procedere all’esclusione di un Associato, devono essergli contestati per iscritto gli addebiti che gli vengono mossi, consentendogli facoltà di replica.
  • 7) La perdita della qualifica di associato comporta la decadenza automatica da qualsiasi carica ricoperta sia all'interno dell’associazione sia all'esterno per designazione o delega.
  • 8) In tutti i casi di scioglimento del rapporto associativo limitatamente ad un associato, questi o i suoi eredi non hanno diritto al rimborso delle quote annualmente versate, né hanno alcun diritto sul patrimonio dell’associazione. Inoltre non ha diritto a qualunque altro tipo di rimborso per spese sostenute dallo stesso socio.


Articolo 4

Perdita della qualifica di associato

4.1 La qualifica di associato si perde per recesso, esclusione o per decesso.

4.2 L’associato può in ogni momento recedere senza oneri dall’Associazione dandone comunicazione scritta al Consiglio Direttivo. Il recesso non comporta la restituzione della quota associativa o di altre somme eventualmente versate all’associazione. Le dimissioni diventano effettive nel momento in cui la comunicazione previene al Consiglio Direttivo, ma permangono in capo all’associato le obbligazioni eventualmente assunte nei confronti dell’associazione.

4.3 Il Consiglio Direttivo può deliberare l’esclusione per gravi fatti a carico dell’associato, per inosservanza delle disposizioni del presente Statuto, di eventuali regolamenti, delle deliberazioni degli organi associativi e per comportamenti contrastanti alle finalità dell’Associazione.

4.4 Contro il provvedimento del Consiglio Direttivo arrecante l’esclusione dell’associato, è ammesso il ricorso, entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione al Collegio dei Garanti (se previsto) o all’Assemblea degli associati che, previo contradditorio, devono decidere in via definitiva sull’argomento nella prima riunione convocata e comunque non oltre novanta giorni dalla data di presentazione del ricorso.

4.5 L’esclusione ha effetto dal trentesimo giorno successivo alla notifica del provvedimento di esclusione, il quale deve contenere le motivazioni per le quali sia stata deliberata.


Articolo 5

Diritti e doveri degli associati

5.1 Gli associati hanno diritto a:

  • frequentare i locali dell’Associazione e partecipare a tutte le iniziative e a tutte le manifestazioni promosse dalla stessa;
  • partecipare alle assemblee, se in regola con il pagamento della quota associativa annuale, e, se maggiorenni, votare direttamente;
  • conoscere i programmi con i quali l’Associazione intende attuare gli scopi sociali;
  • dare le dimissioni, in qualsiasi momento, previa comunicazione scritta al Consiglio Direttivo;
  • proporre progetti e iniziative da sottoporre al Consiglio Direttivo;
  • discutere e approvare i rendiconti economici;
  • essere informati e accedere ai documenti e agli atti dell’Associazione;
  • eleggere ed essere eletti membri degli Organismi Dirigenti, se maggiorenni.

5.2 Gli associati sono tenuti a:

  • osservare le norme del presente statuto e le deliberazioni adottate dagli organi associativi;
  • contribuire nei limiti delle proprie possibilità al raggiungimento degli scopi associativi, secondo gli indirizzi degli organi direttivi;
  • versare regolarmente la quota associativa annuale;
  • svolgere le attività preventivamente concordate o deliberate dagli organi associativi;
  • astenersi da qualsiasi comportamento che si ponga in contrasto con gli scopi dell’Associazione.

5.3 Secondo quanto previsto dall’art.8, secondo comma, delle Disposizioni di Attuazione al Codice Civile il presente statuto non vieta in Assemblea l’uso del voto per delega al quale, qualora necessario, verrà fatto ricorso purché il suo concreto esercizio non si ponga in contrasto con i principi di democraticità, uniformità, ed effettività del rapporto associativo.


Articolo 6 

Organi dell’Associazione 

6.1 Sono Organi dell’Associazione:

- l’Assemblea degli Associati.

- il Consiglio Direttivo.

- il Presidente.

6.2 Può inoltre essere costituito il seguente organo di garanzia:

- Il Collegio dei Garanti.

6.3 Tutte le cariche associative sono elettive e gratuite ed hanno durata di tre anni.

6.4 Agli associati che svolgono attività di volontariato può essere riconosciuto il rimborso delle spese eventualmente sostenute, nei modi e nelle forme previste dall’art.17 comma 3-4 e 5 del D.Lgs 3-7-2017-N°117 e dalla disciplina fiscale.

Articolo 7

L’Assemblea degli associati

7.1 L’assemblea degli associati è il momento fondamentale di conforto, atto ad assicurare una corretta gestione dell’Associazione ed è composta da tutti gli associati ognuno dei quali ha diritto ad un voto, qualunque sia il valore del contributo versato.

7.2 L’Assemblea è convocata dal Presidente dell’Associazione in via ordinaria almeno una volta all’anno per l’approvazione del bilancio e comunque ogni qualvolta si renda necessario per le esigenze dell’associazione.

7.3 La convocazione può avvenire anche su richiesta di 1/3 (un terzo) del Consiglio Direttivo o di 1/10 (un decimo) degli associati.

7.4 L’Assemblea ordinaria ha i seguenti compiti:

-         deliberare in merito al preventivo economico-finanziario per l’anno successivo e al rendiconto economico-finanziario dell’anno precedente;

-         esaminare le questioni sollevate dai richiedenti o proposte dal Consiglio Direttivo;

-         eleggere e revocare i componenti del Consiglio Direttivo;

-         eleggere e revocare i componenti del Consiglio dei Garanti (se previsto);

-         deliberare in merito agli indirizzi e il programma delle attività proposte dal Consiglio Direttivo;

-         ratificare i provvedimenti di competenza dell’Assemblea adottati dal Consiglio Direttivo per motivi di urgenza;

-         deliberare in merito al regolamento interno all’uopo predisposto dal Consiglio Direttivo;

-         fissare l’ammontare del contributo associativo.

7.5 L’Assemblea straordinaria è convocato con le modalità previste nel successivo comma 7.7. L’assemblea straordinaria ha il compito di proporre le modifiche dello statuto e lo scioglimento dell’Associazione ai sensi del precedente comma 7.5. Il quorum richiesto per le deliberazioni è regolato nel successivo art. 13 del presente statuto.

7.6 Per le deliberazioni riguardanti le modificazioni dello Statuto, lo scioglimento e la liquidazione dell’associazione sono richieste le maggioranze indicate nell’art.13.

7.7 L’Assemblea è convocata, almeno dieci giorni prima della riunione, mediante comunicazione scritta dell’avviso di convocazione dell’avviso di convocazione inviata tramite lettera, o tramite fax, o con altro mezzo anche elettronico (e-mail) che certifichi la ricezione della comunicazione da parte dei destinatari, oppure mediante affissione, nello stesso termine, presso la sede dell’Associazione; l’avviso di convocazione deve contenere l’indicazione dell’ordine del giorno, del luogo, dell’ora e della data dell’adunanza.

7.8 L’Assemblea può comunque deliberare la regolamentazione di altre idonee modalità di convocazione nel caso in cui il numero degli associati diventasse particolarmente elevato e comunque tale da rendere difficoltosa l’individuazione di una sede adatta.

7.9 In prima convocazione l’Assembla ordinaria è regolarmente costituita con la presenza della metà più uno degli associati presenti.

7.10 In seconda e nelle successive convocazioni è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli associati. La seconda convocazione deve aver luogo almeno 24 (ventiquattro) ore dopo la prima. Le deliberazioni dell’Assemblea ordinaria sono adottate a maggioranza semplice dei presenti.

7.11 All’apertura di ogni seduta l’Assemblea elegge un segretario che dovrà redigere il verbale e sottoscriverlo con il Presidente.

7.12 Ciascun aderente può essere portatore di una sola delega di altro aderente.

7.13 Delle delibere assembleari deve essere data pubblicità mediante affissione all’albo della sede del relativo verbale, che va anche trascritto nel libro delle Assemblee degli associati. Le decisioni dell’Assemblea impegnano tutti gli associati.

7.14 L’atto costitutivo o lo statuto possono prevedere l’intervento all’assemblea mediante mezzi di telecomunicazione ovvero l’espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l’identità dell’associato che partecipa e vota.


Articolo 8 

Il Consiglio Direttivo

8.1 Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di 3 (tre) fino a un massimo di 15 (quindici) Consiglieri, nominati dall’Assemblea tra i propri Soci, preferibilmente da definirsi in numero dispari; il Consiglio Direttivo resta in carica tre anni e i suoi componenti sono rieleggibili.

8.2 Nella sua prima seduta elegge tra i propri componenti il Presidente e un Vice-Presidente. Il Consiglio Direttivo può inoltre distribuire fra i suoi componenti altre funzioni attinenti a specifiche esigenze legate alle attività dell’Associazione.

8.3 Il Consiglio Direttivo viene ordinariamente convocato a cura del Presidente mediante avviso di convocazione, contenente la data e l’ora di convocazione e l’ordine del giorno degli argomenti da trattare, da inviare ai Consiglieri almeno 7 (sette) giorni prima della riunione e in via straordinaria quando ne facciano richiesta almeno 3 (tre) consiglieri, o su convocazione del Presidente.

8.4 Le riunioni sono valide quando è presente la maggioranza dei suoi componenti e le delibere sono approvate a maggioranza di voti dei presenti. Delle deliberazioni del Consiglio deve essere redatto apposito verbale a cura del Segretario, che firma insieme al Presidente. Tale verbale è conservato agli atti ed è a disposizione degli associati che richiedano di consultarlo, così come la consultazione di ogni altro libro sociale.

8.5 Il Consiglio Direttivo ha il compito di:

-        svolgere, su indicazione dell’Assemblea, le attività esecutive relative all’Associazione;

-    esercitare, in qualità di organo collegiale, tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione per il raggiungimento delle finalità dell’Associazione;

-         formulare i programmi di attività sociale sulla base delle linee approvate dall’Assemblea;

-     predisporre tutti gli elementi utili all’Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell’anno sociale e la rendicontazione economica e sociale dell’attività svolta;

-         eleggere il Presidente e il Vice-Presidente;

-         nominare il Segretario e il Tesoriere o il Segretario/Tesoriere;

-         deliberare circa l’ammissione degli associati;

-         deliberare in merito alle azioni disciplinari nei confronti degli associati;

-         decidere le modalità di partecipazione dell’Associazione alle attività organizzate da altre Associazioni o Enti.

8.6 Le eventuali sostituzioni di componenti del Consiglio Direttivo effettuate nel corso del triennio devono essere convalidate dalla prima Assemblea convocata successivamente alla nomina. I componenti così nominati scadono con gli altri componenti.

Nel caso in cui uno o più Consiglieri cessino dall’incarico per uno o più motivi, il Consiglio Direttivo provvede alla sostituzione attingendo alla lista dei non eletti nell’ultima elezione del Consiglio Direttivo svoltasi. Allorché questa fosse esaurita, ovvero inesistente, indice elezioni suppletive per i membri da sostituire.

Nel caso in cui cessi dall’incarico la maggioranza dei Consiglieri, l’intero Consiglio Direttivo si intenderà decaduto e il Presidente o, in subordine, il Consigliere più anziano di età, dovrà convocare l’Assemblea ordinaria entro 30 (trenta) giorni dalla cessazione, al fine di procedere ad una nuova elezione del Consiglio Direttivo. Fino all’elezione dei nuovi Consiglieri, i Consiglieri cessati rimangono in carica per l’attività di ordinaria amministrazione.


Articolo 9

Il Presidente

9.1 Il Presidente dell’Associazione è eletto dal Consiglio Direttivo tra i suoi componenti a maggioranza di voti e dura in carica per il periodo di tre anni e può essere rieletto. Ha la firma e la rappresentanza sociale e legale dell’Associazione nei confronti di terzi in giudizio, nonché legittimazione processuale attiva e passiva.

9.2 Il Presidente rappresenta l’Associazione e compie tutti gli atti che impegnano l’Associazione stessa, presiede e convoca il Consiglio Direttivo, ne cura l’ordinato svolgimento dei lavoratori e sottoscrive il verbale delle sedute.

9.3 È autorizzato ad eseguire incassi e accettare donazioni di ogni natura ed a qualsiasi titolo da Pubbliche Amministrazioni, Enti e privati, rilasciando liberatorie e quietanze.

9.4 È autorizzato a stipulare, previo parere favorevole del Consiglio Direttivo, accordi o convenzioni con Enti Pubblici o altre Associazioni.

9.5 In caso di necessità e di urgenza il Presidente assume i provvedimenti di competenza del Consiglio sottoponendoli a ratifica nella prima riunione successiva.

9.6 In caso di assenza, di impedimento o di cessazione le relative funzioni sono svolte dal Vice Presidente, che convoca il Consiglio Direttivo per l’approvazione della relativa delibera.


Articolo 10

Collegio dei Garanti

10.1 L’Assemblea può eleggere un Collegio dei Garanti costituito da tre componenti effettivi e, eventualmente, da due supplenti, scelti anche tra in associati. Le eventuali sostituzioni di componenti del Collegio, effettuate nel corso del triennio, dopo l’esaurimento dei supplenti, devono essere convalidate dalla prima assemblea convocata successivamente alla nomina. I componenti così nominati scadono con gli altri componenti.

10.2 Il Collegio:

  • ha il compito di esaminare le controversie tra gli associati, tra questi e l’associazione o i suoi organi, tra i membri degli organi e tra gli organi stessi;
  • giudica ex bono et aequo senza formalità di procedure e il suo lodo è inappellabile.

10.3 L’Assemblea può eleggere un Collegio dei Garanti per l’esame e la risoluzione di una specifica controversia, limitando il mandato del Collegio anche temporalmente.


Articolo 11

Il Patrimonio sociale

11.1 Il patrimonio sociale dell’Associazione è indivisibile ed è costituito da:

-         beni mobili e immobili di proprietà dell’Associazione;

-         i beni di ogni specie acquistati dall’Associazione sempre destinati alla realizzazione delle sue finalità istituzionali;

-         contributi, erogazioni e lasciti diversi;

-         fondo di riserva.

11.2 Le entrate dell’Associazione sono costituite da:

-        proventi derivanti dal proprio patrimonio;

-        eredità, donazioni e legati;

-       contributi di privati;

-       contributi dello Stato, di Enti o di Istituzioni pubbliche anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell’ambito dei           fini statuari;

-       contributi dell’Unione europea e di organismi internazionali;

-       entrate derivanti da convenzioni;

-       quote associative annuali ed altri tipi di contributi degli associati;

-       proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale,                 artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;        altre                 entrate compatibili con le finalità sociali dell’associazionismo di promozione sociale.

Inoltre il patrimonio dell’associazione è utilizzato per lo svolgimento dell’attività statuaria, ai fini dell’esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.


Articolo 12

Il Bilancio

12.1 L’esercizio sociale decorre dal primo gennaio al trentuno dicembre di ogni anno.

12.2 Il primo esercizio inizia alla data di costituzione e termina il trentuno dicembre dell’anno.

12.3 Il bilancio si compone di un rendiconto economico-finanziario e deve essere presentato dal Consiglio Direttivo per la sua approvazione in assemblea entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio.

12.4 Il rendiconto economico finanziario deve essere depositato presso la sede dell’associazione per i 15 (quindici) giorni precedenti l’assemblea entro i quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio.

12.5 È vietata la distribuzione anche indiretta di proventi delle attività tra gli associati, nonché di avanzi di gestione, fondi o riserve durante la vita dell’associazione.

12.6 L’eventuale avanzo di gestione dovrà essere reinvestito e impiegato a favore delle attività istituzionali previste dal presente statuto.


Articolo 13

Modifiche dello statuto e scioglimento dell’associazione

13.1 Le proposte di modifica allo statuto possono essere presentate all’Assemblea da uno degli organi a da almeno 1/10 (un decimo) degli associati. Le relative deliberazioni sono approvate dall’Assemblea con la presenza di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati e il voto favorevole alla maggioranza dei presenti. In seconda convocazione, le deliberazioni sono approvate dall’Assemblea qualunque sia il numero degli intervenuti e con il voto favorevole dei 2/3 (due terzi) dei presenti.

13.2 Lo scioglimento dell’Associazione e la devoluzione del patrimonio sono deliberati dall’Assemblea convocato con specifico ordine del giorno e con il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati.

13.3 Il patrimonio che residua dopo la liquidazione sarà devoluto, sentita l’Agenzia istituita con D.P.C.M del 26 settembre 2000, a fini di utilità sociale.

13.4 In ogni caso, i beni dell’Associazione non possono essere devoluti agli associati, agli amministratori, ai dipendenti, ai collaboratori e altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento del rapporto associativo. Ai sensi degli articoli 9 e 45 del D. Lgs 117/2017, in caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45, comma 1, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore secondo le disposizioni statutarie o dell'organo sociale competente o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale. Il parere è reso entro trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta che l'ente interessato è tenuto a inoltrare al predetto Ufficio con raccomandata a/r o secondo le disposizioni previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, decorsi i quali il parere si intende reso positivamente. Gli atti di devoluzione del patrimonio residuo compiuti in assenza o in difformità dal parere sono nulli.

Articolo 14

Disposizioni finali

14.1 Per quanto non previsto dal presente Statuto o dall’eventuale regolamento interno, si fa riferimento alle Leggi vigenti ed in particolare alla L.R. 01/08, Capo III, alla L. 383/00 e al Codice Civile.