Il confronto tra i Livelli Essenziali di Assistenza, così come riportati nella gazzetta ufficiale del 12 gennaio 2017, e la realtà è impietoso!

Qui di seguito trovate un riassunto dei punti che ci riguardano in particolare.

(Per chi fosse interessato, è anche possibile scaricare l'intero decreto del presidente del consiglio dei ministri)

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 12 gennaio 2017.

Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui all’articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502.

IL PRESIDENTE

DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni e integrazioni, con particolare riferimento all’art. 1, commi 1, 2, 3, 7 e 8;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei mini-stri 29 novembre 2001, recante «Definizione dei livelli essenziali di assistenza» pubblicato nel Supplemento or-dinario n. 26 alla Gazzetta Ufficiale n. 33 dell’8 febbraio 2002, e successive modificazioni;

Vista la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, con Protocollo opzionale, adottata a New York il 13 dicembre 2006, ratificata e resa esecutiva con la legge 3 marzo 2009, n. 18;

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Vista la legge 18 agosto 2015, n. 134, recante «Dispo-sizioni in materia di diagnosi, cura e abilitazione delle persone con disturbi dello spettro autistico e di assisten-za alle famiglie» e, in particolare, l’art. 3, comma 1, che prevede l’aggiornamento dei livelli essenziali di assisten-za, con l’inserimento, per quanto attiene ai disturbi dello spettro autistico, delle prestazioni della diagnosi precoce, della cura e del trattamento individualizzato, mediante l’impiego di metodi e strumenti basati sulle più avanzate evidenze scientifiche disponibili;

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Decreta:

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Art. 25.

Assistenza sociosanitaria ai minori con disturbi in ambito neuropsichiatrico e del neurosviluppo

1. Nell’ambito dell’assistenza distrettuale, domiciliare e territoriale ad accesso diretto, il Servizio sanitario nazionale garantisce ai minori con disturbi in ambito neuropsichiatrico e del neurosviluppo, la presa in carico multidisciplinare e lo svolgimento di un programma terapeutico individualizzato differenziato per intensità, complessità e durata, che include le prestazioni, anche domiciliari, mediche specialistiche, diagnostiche e terapeutiche, psicologiche e psicoterapeutiche, e riabilitative, mediante l’impiego di metodi e strumenti basati sulle più avanzate evidenze scientifiche, necessarie e appropriate nei seguenti ambiti di attività:

individuazione precoce e proattiva del disturbo;

accoglienza;

valutazione diagnostica multidisciplinare;

definizione, attuazione e verifica del programma terapeutico e abilitativo/riabilitativo personalizzato da parte dell’équipe multiprofessionale, in collaborazione con la famiglia;

visite neuropsichiatriche;

prescrizione, somministrazione e monitoraggio di terapie farmacologiche e dei dispositivi medici di cui agli articoli 11 e 17;

colloqui psicologico-clinici;

psicoterapia (individuale, di coppia, familiare, di gruppo); 

colloqui di orientamento, training e sostegno alla famiglia nella gestione dei sintomi e nell’uso dei dispositivi medici di cui agli articoli 11 e 17;

abilitazione e riabilitazione estensiva o intensiva (individuale e di gruppo) in relazione alla compromissione delle funzioni sensoriali, motorie, cognitive, neurologiche e psichiche, finalizzate allo sviluppo, al recupero e al mantenimento dell’autonomia personale, sociale e lavorativa, mediante l’impiego di metodi e strumenti basati sulle più avanzate evidenze scientifiche e le Linee guida, ivi incluse le Linee guida dell’Istituto superiore di sanità;

interventi psicoeducativi e di supporto alle autonomie e alle attività della vita quotidiana;

attività di orientamento e formazione alla famiglia nella gestione del programma terapeutico e abilitativo/ri-abilitativo personalizzato del minore;

gruppi di sostegno per i familiari;

interventi sulla rete sociale, formale e informale;

consulenza specialistica e collaborazione con i re-parti ospedalieri e gli altri servizi distrettuali territoriali, semiresidenziali e residenziali;

consulenza e collaborazione con i pediatri di libera scelta e i medici di medicina generale;

collaborazione con le istituzioni scolastiche per l’inserimento e l’integrazione nelle scuole di ogni ordine e grado, in riferimento alle prestazioni previste dalla legge 104/1992 e successive modificazioni e integrazioni;

adempimenti nell’ambito dei rapporti con l’Autorità giudiziaria minorile;

collaborazione ed integrazione con i servizi per le dipendenze patologiche, con particolare riferimento ai minori con comorbidità;

progettazione coordinata e condivisa con i servizi per la tutela della salute mentale del percorso di continuità assistenziale dei minori in vista del passaggio all’età adulta.

2. L’assistenza distrettuale ai minori con disturbi neuropsichiatrici e del neurosviluppo è integrata da interventi sociali in relazione al bisogno socioassistenziale emerso dalla valutazione.

Art. 26.

Assistenza sociosanitaria alle persone con disturbi mentali

1. Nell’ambito dell’assistenza distrettuale, domiciliare e territoriale ad accesso diretto, il Servizio sanitario nazionale garantisce alle persone con disturbi mentali, la presa in carico multidisciplinare e lo svolgimento di un programma terapeutico individualizzato, differenziato per intensità, complessità e durata, che include le prestazioni, anche domiciliari, mediche specialistiche, diagnostiche e terapeutiche, psicologiche e psicoterapeutiche, e riabilitative, mediante l’impiego di metodi e strumenti basati sulle più avanzate evidenze scientifiche, necessarie e appropriate nei seguenti ambiti di attività:

individuazione precoce e proattiva del disturbo;

accoglienza;

valutazione diagnostica multidisciplinare;

definizione, attuazione e verifica del programma terapeutico-riabilitativo e socio-riabilitativo personalizzato da parte dell’équipe multiprofessionale in accordo con la persona e in collaborazione con la famiglia;

visite psichiatriche;

prescrizione e somministrazione di terapie farmacologiche;

colloqui psicologico-clinici;

psicoterapia (individuale, di coppia, familiare, di gruppo);

colloqui di orientamento e sostegno alla famiglia;

interventi terapeutico-riabilitativi e socio-educati-

volti a favorire il recupero dell’autonomia personale, sociale e lavorativa;

gruppi di sostegno per i pazienti e per i loro familiari;

interventi sulla rete sociale formale e informale;

consulenza specialistica e collaborazione con i reparti ospedalieri e gli altri servizi distrettuali territoriali, semiresidenziali e residenziali;

collaborazione con i medici di medicina generale;

collaborazione ed integrazione con i servizi per le dipendenze patologiche (SERT), con particolare riferimento ai pazienti con comorbidità;

interventi psicoeducativi rivolti alla persona e alla famiglia;

progettazione coordinata e condivisa del percorso di continuità assistenziale dei minori in carico ai servizi competenti, in vista del passaggio all’età adulta.

2. L’assistenza distrettuale alle persone con disturbi mentali è integrata da interventi sociali in relazione al bi-sogno socioassistenziale emerso dalla valutazione.

Art. 27.

Assistenza sociosanitaria alle persone con disabilità

1. Nell’ambito dell’assistenza distrettuale e territoriale ad accesso diretto, il Servizio sanitario nazionale garantisce alle persone con disabilità complesse, la presa in carico multidisciplinare e lo svolgimento di un programma terapeutico e riabilitativo individualizzato differenziato per intensità, complessità e durata, che include le presta-zioni, anche domiciliari, mediche specialistiche, diagnostiche e terapeutiche, psicologiche e psicoterapeutiche, e riabilitative, mediante l’impiego di metodi e strumenti basati sulle più avanzate evidenze scientifiche, necessarie e appropriate nei seguenti ambiti di attività:

valutazione diagnostica multidisciplinare;

definizione, attuazione e verifica del programma terapeutico e riabilitativo personalizzato, in collaborazione con la persona e la famiglia;

gestione delle problematiche mediche specialisti-che, anche con ricorso a trattamenti farmacologici e relativo monitoraggio;

colloqui psicologico-clinici;

psicoterapia (individuale, di coppia, familiare, di gruppo);

 colloqui di orientamento, training e sostegno alla famiglia nella gestione dei sintomi e nell’uso degli ausili e delle protesi;

abilitazione e riabilitazione estensiva (individuale e di gruppo) in relazione alla compromissione delle funzioni sensoriali, motorie, cognitive, neurologiche e psichiche, finalizzate al recupero e al mantenimento dell’autonomia in tutti gli aspetti della vita;

h) interventi psico-educativi, socio-educativi e di supporto alle autonomie e alle attività della vita quotidiana;

gruppi di sostegno;

interventi sulla rete sociale formale e informale;

consulenze specialistiche e collaborazione con gli altri servizi ospedalieri e distrettuali territoriali, semiresidenziali e residenziali;

collaborazione con i medici di medicina generale e i pediatri di libera scelta;

collaborazione e consulenza con le istituzioni scolastiche per l’inserimento e l’integrazione nelle scuole di ogni ordine e grado in riferimento alle prestazioni previste dalla legge 104/1992 e successive modificazioni e integrazioni;

interventi terapeutico-riabilitativi e socio-riabili-tativi finalizzati all’inserimento lavorativo.

2. L’assistenza distrettuale alle persone con disabilità complesse è integrata da interventi sociali in relazione al bisogno socioassistenziale emerso dalla valutazione.

Art. 28.

Assistenza sociosanitaria alle persone con dipendenze patologiche

1. Nell’ambito dell’assistenza territoriale, domiciliare e territoriale ad accesso diretto, il Servizio sanitario nazionale garantisce alle persone con dipendenze patologiche, inclusa la dipendenza da gioco d’azzardo, o con comportamenti di abuso patologico di sostanze, ivi incluse le persone detenute o internate, la presa in carico multidisciplinare e lo svolgimento di un programma terapeutico individualizzato che include le prestazioni mediche specialistiche, diagnostiche e terapeutiche, psicologiche e psicoterapeutiche, e riabilitative mediante l’impiego di metodi e strumenti basati sulle più avanzate evidenze scientifiche, necessarie e appropriate nei seguenti ambiti di attività:

accoglienza;

valutazione diagnostica multidisciplinare;

valutazione dello stato di dipendenza;

certificazione dello stato di dipendenza patologica;

definizione, attuazione e verifica del programma terapeutico e riabilitativo personalizzato, in accordo con la persona e, per i minori, in collaborazione con la famiglia;

somministrazione di terapie farmacologiche specifiche, sostitutive, sintomatiche e antagoniste, compreso il monitoraggio clinico e laboratoristico;

gestione delle problematiche mediche specialistiche;

 interventi relativi alla prevenzione, diagnosi precoce e trattamento delle patologie correlate all’uso di sostanze;

colloqui psicologico-clinici;

colloqui di orientamento e sostegno alla famiglia;

interventi di riduzione del danno;

psicoterapia (individuale, di coppia, familiare, di gruppo);

interventi socio-riabilitativi, psicoeducativi e socioeducativi finalizzati al recupero dell’autonomia personale, sociale e lavorativa;

promozione di gruppi di sostegno per soggetti affetti da dipendenza patologica;

promozione di gruppi di sostegno per i familiari di soggetti affetti da dipendenza patologica;

consulenza specialistica e collaborazione con i re-parti ospedalieri e gli altri servizi distrettuali territoriali, semiresidenziali e residenziali;

collaborazione con i medici di medicina generale e i pediatri di libera scelta;

interventi terapeutici e riabilitativi nei confronti di soggetti detenuti o con misure alternative alla detenzione, in collaborazione con l’amministrazione penitenziaria;

collaborazione ed integrazione con i servizi di salute mentale con riferimento ai pazienti con comorbidità.

2. L’assistenza distrettuale alle persone con dipendenze patologiche è integrata da interventi sociali in relazione al bisogno socioassistenziale emerso dalla valutazione.

Art. 29.

Assistenza residenziale extraospedaliera ad elevato impegno sanitario

1. Il Servizio sanitario nazionale garantisce trattamenti residenziali intensivi di cura e mantenimento funzionale, ad elevato impegno sanitario alle persone con patologie non acute che, presentando alto livello di complessità, instabilità clinica, sintomi di difficile controllo, necessità di supporto alle funzioni vitali e/o gravissima disabilità, richiedono continuità assistenziale con pronta disponibilità medica e presenza infermieristica sulle 24 ore. I trattamenti, non erogabili al domicilio o in altri setting assistenziali di minore intensità, sono erogati mediante l’impiego di metodi e strumenti basati sulle più avanzate evidenze scientifiche e costituiti da prestazioni professionali di tipo medico, psicologico, riabilitativo, infermieri-stico e tutelare, accertamenti diagnostici, assistenza farmaceutica, fornitura di preparati per nutrizione artificiale e dei dispositivi medici di cui agli articoli 11 e 17.

2. La durata del trattamento ad elevato impegno sanita-rio è fissata in base alle condizioni dell’assistito che sono oggetto di specifica valutazione multidimensionale, da effettuarsi secondo le modalità definite dalle regioni e dalle province autonome.

3. I trattamenti di cui al comma 1 sono a totale carico del Servizio sanitario nazionale.

Art. 30.

Assistenza sociosanitaria residenziale e semiresidenziale alle persone non autosufficienti

1. Nell’ambito dell’assistenza residenziale, il Servizio sanitario nazionale garantisce alle persone non autosufficienti, previa valutazione multidimensionale e presa in carico:

trattamenti estensivi di cura e recupero funzionale a persone non autosufficienti con patologie che, pur non presentando particolari criticità e sintomi complessi, ri-chiedono elevata tutela sanitaria con continuità assistenziale e presenza infermieristica sulle 24 ore. I trattamenti, erogati mediante l’impiego di metodi e strumenti basati sulle più avanzate evidenze scientifiche, sono costituiti da prestazioni professionali di tipo medico, infermieristico, riabilitativo e di riorientamento in ambiente protesico, e tutelare, accertamenti diagnostici, assistenza farmaceutica, fornitura dei preparati per nutrizione artificiale e dei dispositivi medici di cui agli articoli 11 e 17, educazione terapeutica al paziente e al caregiver. La durata del trattamento estensivo, di norma non superiore a sessanta giorni, è fissata in base alle condizioni dell’assistito che sono oggetto di specifica valutazione multidimensionale, da effettuarsi secondo le modalità definite dalla regioni e dalle province autonome;

trattamenti di lungoassistenza, recupero e man-tenimento funzionale, ivi compresi interventi di sollievo per chi assicura le cure, a persone non autosufficienti. I trattamenti sono costituiti da prestazioni professionali di tipo medico, infermieristico, riabilitativo e di riorienta-mento in ambiente protesico, e tutelare, accertamenti dia-gnostici, assistenza farmaceutica e fornitura dei preparati per nutrizione artificiale e dei dispositivi medici di cui agli articoli 11 e 17, educazione terapeutica al paziente e al caregiver, con garanzia di continuità assistenziale, e da attività di socializzazione e animazione.

2. I trattamenti estensivi di cui al comma 1, lettere a) sono a carico del Servizio sanitario nazionale. I trattamenti di lungoassistenza di cui al comma 1, lettera b) sono a carico del Servizio sanitario nazionale per una quota pari al 50 per cento della tariffa giornaliera.

3. Nell’ambito dell’assistenza semiresidenziale, il Ser-vizio sanitario nazionale garantisce trattamenti di lungo-assistenza, di recupero, di mantenimento funzionale e di riorientamento in ambiente protesico, ivi compresi inter-venti di sollievo, a persone non autosufficienti con bassa necessità di tutela sanitaria.

4. I trattamenti di lungoassistenza di cui al comma 3 sono a carico del Servizio sanitario nazionale per una quota pari al 50 per cento della tariffa giornaliera.

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Art. 32.

Assistenza sociosanitaria semiresidenziale e residenziale ai minori con disturbi in ambito neuropsichiatrico e del neurosviluppo

Nell’ambito dell’assistenza semiresidenziale e residenziale, il Servizio sanitario nazionale garantisce ai minori con disturbi in ambito neuropsichiatrico e del neurosviluppo, previa valutazione multidimensionale, definizione di un programma terapeutico individualizzato e presa in carico, i trattamenti terapeutico-riabilitativi di cui al comma 2. I trattamenti terapeutico-riabilitativi residenziali sono erogabili quando dalla valutazione multidimensionale emerga che i trattamenti territoriali o semiresidenziali risulterebbero inefficaci, anche in relazione al contesto familiare del minore.

I trattamenti terapeutico-riabilitativi includono le prestazioni garantite mediante l’impiego di metodi e strumenti basati sulle più avanzate evidenze scientifiche, necessarie ed appropriate nei seguenti ambiti di attività:

accoglienza;

attuazione e verifica del Progetto terapeutico riabilitativo individuale, in collaborazione con il servizio di neuropsichiatria dell’infanzia e dell’adolescenza di riferimento e con la famiglia;

visite neuropsichiatriche;

prescrizione, somministrazione e monitoraggio di terapie farmacologiche e fornitura dei dispositivi medici di cui agli articoli 11 e 17;

colloqui psicologico-clinici;

psicoterapia (individuale, familiare, di gruppo);

interventi psicoeducativi (individuali e di gruppo);

abilitazione e riabilitazione estensiva o intensiva (individuale e di gruppo) finalizzate allo sviluppo dell’autonomia personale e sociale in relazione alla com-promissione delle funzioni sensoriali, motorie, cognitive, neurologiche e psichiche, mediante l’impiego di metodi e strumenti basati sulle Linee guida;

 interventi sulla rete sociale, formale e informale;

attività di orientamento e formazione alla famiglia nella gestione del programma terapeutico e abilitativo/ri-abilitativo personalizzato del minore;

collaborazione con le istituzioni scolastiche per l’inserimento e l’integrazione nelle scuole di ogni ordine e grado, in riferimento alle prestazioni previste dalla legge 104/1992 e successive modificazioni e integrazioni;

collaborazione con i pediatri di libera scelta e con medici di medicina generale;

adempimenti nell’ambito dei rapporti con l’Autorità giudiziaria minorile;

collaborazione ed integrazione con i servizi per le dipendenze patologiche, con particolare riferimento ai minori con comorbidità;

progettazione coordinata e condivisa con i servizi per la tutela della salute mentale del percorso di continuità assistenziale dei minori in vista del passaggio all’età adulta.

In relazione al livello di intensità riabilitativa e assistenziale l’assistenza residenziale si articola nelle seguenti tipologie di trattamento:

trattamenti ad alta intensità terapeutico-riabilitativa rivolti a pazienti con grave compromissione del funzionamento personale e sociale, parziale instabilità clinica, anche nella fase della post-acuzie, e per i quali

è l’indicazione ad una discontinuità con il contesto di vita. I trattamenti hanno una durata massima di 3 mesi, prorogabili in accordo con il servizio di neuropsichiatria dell’infanzia e dell’adolescenza di riferimento;

trattamenti residenziali a media intensità terapeutico-riabilitativa rivolti a pazienti con compromissione del funzionamento personale e sociale di gravità mode-rata, nei quali il quadro clinico non presenta elementi ri-levanti di instabilità e per i quali vi è l’indicazione ad una discontinuità con il contesto di vita. I trattamenti hanno una durata massima di 6 mesi, prorogabili in accordo con il servizio di neuropsichiatria dell’infanzia e dell’adolescenza di riferimento;

trattamenti residenziali a bassa intensità terapeutico-riabilitativa rivolti a pazienti con moderata compro-missione di funzioni e abilità, con quadri clinici relativa-mente stabili, privi di elementi di particolare complessità e per i quali vi è l’indicazione ad una discontinuità con il contesto di vita. La durata massima del programma non può essere superiore a 12 mesi, salvo proroga motivata dal servizio di neuropsichiatria dell’infanzia e dell’adolescenza di riferimento.

4. Nell’ambito dell’assistenza semiresidenziale il Ser-vizio sanitario nazionale garantisce interventi terapeuti-co-riabilitativi intensivi ed estensivi, multiprofessionali, complessi e coordinati, rivolti a minori per i quali non vi è l’indicazione ad una prolungata discontinuità con il contesto di vita.

5. I trattamenti residenziali e semiresidenziali terapeu-tico-riabilitativi di cui ai commi 3 e 4 sono a totale carico del Servizio sanitario nazionale.

Art. 33.

Assistenza sociosanitaria semiresidenziale e residenziale alle persone con disturbi mentali

 Nell’ambito dell’assistenza semiresidenziale e residenziale, il Servizio sanitario nazionale garantisce alle persone con disturbi mentali, previa valutazione multi-dimensionale, definizione di un programma terapeutico individualizzato e presa in carico, i trattamenti terapeuti-co-riabilitativi e i trattamenti socio-riabilitativi, con pro-grammi differenziati per intensità, complessità e durata. I trattamenti includono le prestazioni necessarie ed appro-priate, mediante l’impiego di metodi e strumenti basati sulle più avanzate evidenze scientifiche nei seguenti am-biti di attività:

accoglienza;

attuazione e verifica del Progetto terapeutico riabilitativo individuale, in collaborazione con il Centro di salute mentale di riferimento;

visite psichiatriche;

prescrizione, somministrazione e monitoraggio di terapie farmacologiche;

colloqui psicologico-clinici;

psicoterapia (individuale, di coppia, familiare, di gruppo);

interventi terapeutico-riabilitativi, psicoeducativi e socioeducativi finalizzati al recupero dell’autonomia personale, sociale e lavorativa;

interventi sulla rete sociale formale e informale;

collaborazione con i medici di medicina generale.

2. In relazione al livello di intensità assistenziale, l’assistenza residenziale si articola nelle seguenti tipologie di trattamento:

a) trattamenti terapeutico-riabilitativi ad alta intensità riabilitativa ed elevata tutela sanitaria (carattere intensivo), rivolti a pazienti con gravi compromissioni del funzionamento personale e sociale, anche nella fase della post-acuzie. I trattamenti, della durata massima di 18 mesi, prorogabili per ulteriori 6 mesi in accordo con il centro di salute mentale di riferimento, sono erogati nell’ambito di strutture che garantiscono la presenza di personale sanitario e socio-sanitario sulle 24 ore;

b) trattamenti terapeutico-riabilitativi a carattere estensivo, rivolti a pazienti stabilizzati con compromis-sioni del funzionamento personale e sociale di gravità moderata, che richiedono interventi a media intensità ria-bilitativa. I trattamenti, della durata massima di 36 mesi, prorogabili per ulteriori 12 mesi in accordo con il centro di salute mentale di riferimento, sono erogati nell’ambi-to di strutture che garantiscono la presenza di personale socio-sanitario sulle 24 ore;

c) trattamenti socio-riabilitativi, rivolti a pazienti non assistibili nel proprio contesto familiare e con quadri variabili di autosufficienza e di compromissione del funzionamento personale e sociale, che richiedono interventi a bassa intensità riabilitativa. La durata dei programmi è definita nel Progetto terapeutico riabilitativo individuale.

In considerazione del diverso impegno assistenziale necessario in relazione alle condizioni degli ospiti, le strutture residenziali socio-riabilitative possono articolarsi in più moduli, differenziati in base alla presenza di persona-le sociosanitario nell’arco della giornata.

3. Nell’ambito dell’assistenza semiresidenziale il Ser-vizio sanitario nazionale garantisce trattamenti terapeutico-riabilitativi erogati da équipe multiprofessionali in strutture attive almeno 6 ore al giorno, per almeno cinque giorni la settimana.

4. I trattamenti residenziali terapeutico-riabilitativi in-tensivi ed estensivi di cui al comma 2, lettere a) e b) sono a totale carico del Servizio sanitario nazionale. I tratta-menti residenziali socio-riabilitativi di cui al comma 2, lettera c) sono a carico del Servizio sanitario nazionale per una quota pari al 40 per cento della tariffa giornaliera. I trattamenti semiresidenziali terapeutico-riabilitativi di cui al comma 3 sono a totale carico del Servizio sanitario nazionale.

5. Ai soggetti cui sono applicate le misure di sicurezza del ricovero in ospedale psichiatrico giudiziario e dell’assegnazione a casa di cura e custodia sono garantiti trattamenti residenziali terapeutico-riabilitativi a carattere intensivo ed estensivo nelle strutture residenziali di cui alla legge n. 9 del 2012 ed al decreto ministeriale 1 ottobre 2012 (residenze per l’esecuzione delle misure di sicurezza). I trattamenti sono a totale carico del Servizio sanitario nazionale.

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6. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 12 gennaio 2017

Il Presidente del Consiglio dei ministri

GENTILONI SILVERI

Il Ministro della salute

LORENZIN

Il Ministro dell’economia e delle finanze

PADOAN