ASSEMBLEA DEI SOCI

L'Assemblea dell'associazione è l'organo formato da tutti i soci che, se inscritti nel libro soci e in regola con il pagamento della quota associativa, hanno sempre il diritto a partecipare.

L'Assemblea si riunisce almeno una volta l'anno e  deve essere convocata, dal Consiglio Direttivo, o su richiesta dei soci, tramite avviso almeno quindici giorni prima della sua data. L'avviso deve contenere le seguenti informazioni: data, luogo, orario, ordine del giorno ed eventuale orario per la seconda convocazione. 

I poteri dell'Assemblea in via ordinaria sono:

  • l’elezione del  Consiglio Direttivo;  
  • l’approvazione del rendiconto contabile economico-finanziario e della relazione annuale;
  • decidere la destinazione dell’avanzo o disavanzo di esercizio;  
  • approvare il programma annuale delle attività (eventuale).

L'Assemblea ordinaria decide a maggioranza dei presenti. In prima convocazione il quorum richiesto è la presenza della maggioranza dei soci iscritti nel libro soci, mentre in seconda convocazione non viene previsto un quorum.

I poteri dell’Assemblea in via straordinaria sono:  

  • deliberare sulle richieste di modifica dello statuto;  
  • deliberare sullo scioglimento dell’associazione;  
  • deliberare sulla nomina del liquidatore.

Per modificare l'atto costitutivo e lo statuto occorrono la presenza di almeno tre quarti degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Da rilevare che in questo caso lo statuto può prevedere percentuali differenti in ordine alla presenza dei soci. Invece, per deliberare lo scioglimento dell’associazione è necessariamente richiesto il voto favorevole dei tre quarti dei soci. Anche per l'assemblea dovrà essere redatto un verbale, che sarà depositato presso la sede dell'associazione a disposizione di tutti i soci.

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