17. Inidcazioni sugli strumenti utili alla Famiglia per il "Dopo di Noi"

17.1 - Usufrutto

L’usufrutto è il diritto al godimento di una cosa altrui con l’obbligo di rispettare la destinazione economica.

L’usufruttuario, ossia chi gode del bene, può usarlo come se fosse il proprietario; il proprietario è privato del suo utilizzo e viene definito “nudo proprietario”

L’usufruttuario deve rispettare la destinazione economica o d’uso, non potrà cioè fare delle trasformazioni (ad esempio se l’oggetto dell’usufrutto è un appartamento, potrà abitarlo o darlo in affitto, ma non trasformarlo in negozio).

L’usufruttuario: ha il possesso della cosa, può darla in locazione, può cedere il proprio diritto ad altri, ha l’uso ed il godimento del bene e dell’eventuale reddito e ha diritto ad una indennità se fa dei miglioramenti.

L’usufruttuario paga le imposte e gli oneri fiscali e le spese di manutenzione ordinaria. Il proprietario paga le spese straordinarie.

L’usufrutto termina di solito con la morte dell’usufruttuario. Termina anche per prescrizione se per vent’anni vi è un “non uso”, oppure per il totale deperimento della cosa su cui è costituito o quando usufrutto e proprietà si riuniscono nella stessa persona.

L’usufrutto può essere costituito a favore di più persone, e si estingue in questo caso alla morte dell’ultimo superstite.

Può essere costituito anche a favore di una persona giuridica (ente, associazione, fondazione), in tal caso l’usufrutto si estingue in 30 anni.

 

17.2 – Donazione

La donazione è un contratto con il quale una parte volontariamente arricchisce l’altra. E’ un atto definitivo e può anticipare la successione.

Non ha nessun valore la promessa di donazione.

La donazione può essere fatta con atto pubblico (dinanzi ad un notaio) ed alla presenza di due testimoni.

L’accettazione della donazione può essere fatta con lo stesso atto o con atto pubblico successivo: in questo caso la donazione è conclusa e perfetta da quando l’accettazione è comunicata al donante.

Prima che la donazione sia perfetta, tanto il donante quanto il donatario possono revocare la loro dichiarazione.

La donazione può avere per oggetto la nuda proprietà, con riserva di usufrutto a favore del donante.

Si può stabilire che i beni tornino al donante se il donatario o i suoi discendenti muoiono prima del donante.

Esiste l’obbligo del donatario di prestare gli alimenti al donante se successivamente si trova in stato di bisogno.

Possono ricevere donazioni sia le persone giuridiche (enti, associazioni, fondazioni) che gli enti non riconosciuti (che per accettarla dovranno chiedere il riconoscimento).

Non è ammessa la donazione a favore del Tutore (o del Protutore) dell’incapace.

Il Codice Civile prevede anche la “donazione remuneratoria”, cioè una donazione fatta per riconoscenza o per meriti del destinatario o per servizi particolarmente apprezzati dal donante. La donazione remuneratoria non dà luogo ad obbligo alimentare del donatario verso il donante.

Il Codice Civile prevede inoltre la “donazione modale”, ovvero un contratto gravato dall’obbligo del donatario di utilizzare il bene o la somma donata per un determinato motivo (ad esempio ti dono una casa con l’obbligo di organizzarvi una comunità alloggio). Il “modo” può risultare anche da una scrittura privata.

 

17.3 – Sostituzione federcommissaria

Con il termine “sostituzione federcommissaria” si intende la disposizione con la quale chi scrive un testamento impone all’erede l’obbligo di conservare i beni ricevuti per restituirli, anche quelli costituenti la legittima, alla sua morte, ad un’altra persona indicata dal testatore medesimo.

Il Codice Civile prevede che un genitore (oppure un coniuge o un ascendente) di una persona interdetta possa effettuare un testamento con la “clausola della sostituzione federcommissaria”. In tal modo è possibile istituire erede un figlio (oppure un coniuge o un nipote) disabile, con l’obbligo che alla sua morte ciò che resta del patrimonio sia destinato, sotto la vigilanza del Tutore, alla persona o agli enti che ne hanno avuto cura.

Se le persone o gli enti che hanno avuto cura dell’incapace muoiono o si estinguono prima della morte di lui, i beni ereditati saranno devoluti ai successori legittimi dell’interdetto.

E’ possibile che il Giudice Tutelare estenda questa disposizione al genitore (oppure al coniuge o un ascendente) di persona sottoposta ad amministratore di sostegno.

Chi intende utilizzare tale clausola potrà richiederlo formalmente al momento della presentazione del ricorso per la nomina dell’Amministratore di Sostegno.

Può anche presentare un ricorso successivo se la nomina è già avvenuta.


17.4 – Contratto di rendita vitalizia

Può essere costituito come atto tra vivi o per testamento. Prevede la cessione di un bene immobile o di un capitale in cambio di una rendita periodica e fissa per tutta la durata della vita di un beneficiario. Il vantaggio o lo svantaggio economico sono incerti perché non si conosce l’effettiva durata della vita del beneficiario.

 

17.5 – Contratto di mantenimento

Con il contratto di mantenimento una parte conferisce all’altra il diritto di esigere “vita natural durante” di essere mantenuta, in cambio di un bene mobile o immobile o della cessione di un capitale.

Nel contratto di mantenimento, oltre all’incertezza della durata della vita del beneficiario, vi è l’incertezza relativa alle sue necessità (che possono cambiare in relazione alle condizioni di salute ed all’invecchiamento).

Si può stipulare un contratto a favore di terzi che entrerà in vigore dopo la morte di chi lo stipula. L’obbligato (cioè la persona che riceve il bene o il capitale) fornisce l’assistenza materiale e/o morale al beneficiario “vita natural durante”.

Il contenuto della prestazione di mantenimento comprende normalmente una serie di obblighi di “dare” (ad esempio vitto e alloggio), e obblighi di “fare” (fondati sulla fiducia nella persona, come ad esempio assistenza, pulizia, compagnia…).

 

17.6 – Trust

Un nuovo meccanismo (nuovo per la legislazione italiana) è invece il “trust”, che sottrae al patrimonio familiare determinati beni (di un certo valore) e li vincola nell’interesse del disabile, con la possibilità di garantire la competenza e la correttezza dell’amministrazione.

La normativa, soprattutto fiscale, è ancora poco chiara e di difficile interpretazione.

 

17.7 – Esecutore testamentario

Chi fa testamento può nominare un “esecutore testamentario” per assicurarsi che siano esattamente eseguite le proprie disposizioni.

E’ una possibilità che si utilizza quando l’eredità è particolarmente consistente e complessa. L’esecutore testamentario è soggetto a formalità e controlli pubblici. Acquisto solo il possesso dei beni ereditati per un anno dalla morte del testatore (estendibile di un altro anno in casi particolari).

 

17.8 – Trasferimento di proprietà

Il trasferimento di beni a favore di interdetti, inabilitati o incapaci naturali può avvenire in modi diversi, in genere collegati ai tradizionali modi di trasferimento della proprietà. Si distingue tra:

1. atti tra vivi

2. atti a causa di morte.

Tra gli “atti tra vivi” vi sono la compravendita e la donazione diretta o indiretta.

Tra gli “atti a causa di morte” vi sono il testamento e il legato (donazione prevista da un testamento a favore di chi non è un erede diretto).

Vi sono poi altre scelte che, senza trasferimento diretto di proprietà, assicurano al disabile una disponibilità economica e sono collegate a forme assicurative.

Per la compravendita, sia gli interdetti che gli inabilitati possono acquistare o vendere solo nei limiti e con l’assistenza imposta dalla Legge.

Gli incapaci naturali possono invece farlo e gli atti sono annullabili, entro cinque anni, solo se ne risulta un danno per l’incapace e si può provare la malafede dell’altro contraente.

La donazione diretta al disabile, se non è di valore modico, deve assumere la forma di atto pubblico ed è considerata atto eccedente l’ordinaria amministrazione.

Come per la compravendita, l’interdetto e l’inabilitato devono essere sostituiti o assistiti perché l’atto sia valido. Si può donare denaro, titoli oppure immobili, ma i costi sono diversi. Per gli immobili è anche possibile cedere solo la nuda proprietà, riservandosi l’usufrutto per tutta la vita.

Anche la donazione indiretta è un atto eccedente l’ordinaria amministrazione. Essa avviene ad esempio quando i genitori comprano con i propri soldi un immobile da intestare al figlio.

Non è richiesto un atto pubblico di donazione e non ci sono quindi costi aggiuntivi a quelli dell’acquisto. Rimane però ugualmente il principio che il valore della donazione andrà considerato per il calcolo della legittima.

 

17.9 – Assicurazioni

 

Vi sono scelte che, senza un trasferimento diretto di proprietà, assicurano al disabile una disponibilità economica e sono collegate a forme assicurative. Le polizze di assicurazione si distinguono prima di tutto in:

  • polizze per il caso di morte,
  • polizze per il caso di vita,
  • polizze miste.

La polizza per il caso di morte può essere temporanea, quando ad esempio un padre di famiglia stipula un contratto decennale e paga ogni anno una certa somma per garantire ai propri figli una somma, pagata solo nel caso in cui lui muoia in quel periodo.

Le polizze temporanee non si rinnovano tacitamente: alla scadenza del periodo occorre stipulare un nuovo contratto, a nuove condizioni.

La polizza per il caso di morte può invece essere a vita intera, quando si vuole garantire un capitale in qualunque momento avverrà la morte.

E’ logicamente più costosa e non è più accettata dalle assicurazioni quando l’assicurato è anziano. Per la stesura della polizza la compagnia di assicurazione richiede la compilazione di un questionario sanitario e in certi casi una visita medica.

Occorre dare informazioni precise per evitare contestazioni successive.

Nella polizza per il caso vita si ha invece una rendita rivalutabile per tutta l’esistenza a partire da una certa data (oppure il pagamento del capitale in quella data), contro versamento di premi periodici, in genere rivalutabili e quindi crescenti.

Normalmente il premio da pagare è annuale, per tutto il periodo tra la firma della polizza e la scadenza prevista.

Se però l’assicurato muore prima della data stabilita, vengono restituiti agli eredi i premi versati fino a quel momento, rivalutati, dedotte le imposte.

Queste polizze, offerte da tutte le compagnie e spesso presentate come pensioni integrative. Sono collegate a un fondo di gestione che investe le somme raccolte e passa una percentuale dell’80-90% (dei guadagni realizzati annualmente) al fondo stesso.

Hanno generalmente dei costi (impliciti) piuttosto elevati, che nel gergo assicurativo si chiamano “caricamenti”. Non sono quindi finanziariamente consigliabili. Una forma particolare è la rendita vitalizia immediata.

Chi ha già un grosso capitale a disposizione può in questo caso pagare un premio unico, in cambio di una rendita vitalizia con decorrenza immediata anche a favore di un terzo beneficiario. E’ un’ipotesi da prendere in considerazione solo da parte di un genitore anziano, senza altri parenti prossimi oltre al figlio disabile, e che voglia garantire una rendita al figlio.

La polizza mista garantisce alla scadenza il pagamento di un capitale o di una rendita (come per le polizze vita) e contemporaneamente il capitale viene corrisposto agli eredi se il contraente muore prima della scadenza.

Dal punto di vista strettamente finanziario è poco conveniente.

Chi fosse interessato ai prodotti assicurativi deve chiedere informazioni precise sui “caricamenti”.

Alla scadenza, la rendita entrerà nella denuncia dei redditi.

Se si sceglie di incassare il capitale, verrà tassata la differenza tra le somme versate e quella riscossa.

Per gli invalidi va tenuto presente che l’assegno mensile per chi non ha una invalidità del 100% è attualmente vincolato al fatto di non superare un determinato reddito (piuttosto basso). Questo può influire al momento opportuno sulla scelta tra rendita o capitale.

Come considerazione generale le assicurazioni hanno l’unico vantaggio di assicurare una rendita certa e rivalutabile per tutta la vita della persona disabile.

 

17.10 – Confronto tra Rendita vitalizia / Fondo d’investimento / Titoli di Stato

La rendita vitalizia assicura per tutta la vita del disabile una rendita rivalutata come potere d’acquisto, perché l’importo segue l’andamento dei tassi e si adegua all’inflazione.

I pagamenti sono garantiti anche se si vive molto più a lungo delle aspettative di vita media della popolazione. Se si muore prima di quanto previsto dalle statistiche, sarà un guadagno netto per l’assicurazione.

Il fondo d’investimento può consistere in un fondo misto (o un insieme di fondi), con quote versate periodicamente negli anni.

Si può ipotizzare un rimborso programmato, cioè si stabilisce che periodicamente verrà disinvestita una certa somma pagata come rendita. Il piano di disinvestimento può essere modificato o sospeso se necessario.

Va fatto un piano realistico di aspettative di vita, perché si tratta di utilizzare lentamente anche il capitale e non solo gli interessi (a meno di avere a disposizione una somma molto grande). Se il disabile muore prima che sia utilizzata l’intera somma, quanto rimane va ai suoi eredi.

Un investimento in titoli di stato può essere gestito (spendendo meno) come se si trattasse di un fondo di investimento obbligazionario.

E’ opportuno scegliere titoli con interessi e scadenze distribuite nel tempo.

Occorre però l’impegno di una persona con qualche competenza finanziaria, che reinvesta una parte degli interessi (altrimenti si esaurisce gradualmente il capitale stesso) e che rinnovi in modo sollecito alla scadenza i titoli scaduti.

 

17.11 – Pensione complementare

La recente normativa italiana sulle “pensioni complementari” prevede delle agevolazioni fiscali per chi aderisce a questo “secondo pilastro pensionistico”.

Se un disabile aderisce a un fondo pensione (aperto o chiuso a seconda delle possibilità) può dedurre dal reddito i versamenti fino a 5.164 euro all’anno.

Se il disabile ha un reddito che è inferiore alla somma versata, la deduzione viene fatta prima dal reddito del disabile e per la parte rimanente dal reddito dal genitore.

Se la somma non può essere dedotta dal disabile (perché ad esempio non ha reddito proprio), un genitore (o i due genitori) che hanno sostenuto la spesa possono dedurla dal proprio reddito fino ad un massimo di 5.164 euro, con un notevole vantaggio fiscale.

La prova di chi ha sostenuto la spesa può risultare dal bonifico; in caso contrario chi l’ha effettivamente sostenuta fa una dichiarazione di responsabilità da allegare al documento del versamento.

Il disabile otterrà una pensione quando raggiunge l’età pensionabile.

Se muore prima le somme accumulate vanno agli eredi ed è possibile indicare un beneficiario.

Quando si raggiunge l’età pensionabile ci sono tre alternative:

1. richiedere il pagamento dell’intera pensione per il resto della vita,

2. incassare metà della somma maturata e destinare il resto al pagamento di una pensione più ridotta,

3. incassare tutto il capitale accumulato (soltanto se la pensione complementare non raggiunge certi limiti).


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