8. - CASE DI CURA PRIVATE AD INDIRIZZO NEURO-PSICHIATRICO


In base all’ D.G.R. 6 agosto 1998-N. VI/38133 e successive modifiche ed intregrazioni (Accordo relativo alla revisione della rete delle Case di Cura Private ad indirizzo neuro-psichiatrico–del 3 aprile 2008l’attività delle Case di Cura neuro-psichiatriche presenti nella Regione si articola nelle seguenti tre aree di intervento:

 

1. Area di acuzie: per pazienti in fase acuta o di riacutizzazione e/o in stato di manifesto scompenso psichico. L’invio, accompagnato da una relazione medica, può avvenire dal D.E.A., tramite lo psichiatra, o dalle strutture del DSM. Al termine della fase di acuzie, se le condizioni cliniche lo consentono, il paziente può essere dimesso, previa comunicazione al DSM di riferimento dell’assistito, per proseguire l’eventuale trattamento in ambito domiciliare. Nel caso in cui le condizioni cliniche alla dimissione dall’area acuzie siano tali da richiedere un trattamento terapeutico-riabilitativo in regime di ricovero, il paziente può essere trasferito, nell’ambito della stessa struttura, in Area di riabilitazione o di lungodegenza. In tal caso dovrà essere redatta relazione dal medico curante della struttura con annesso progetto riabilitativo. Il DSM di riferimento dell’assistito provvederà a dare risposta scritta alla richiesta entro tre giorni.

 

2. Area di riabilitazione neuro-psichiatrica: il trattamento riabilitativo richiede la presa in carico clinica mediante la predisposizione di un “progetto riabilitativo individuale” elaborato da parte dell’equipe curante e inviato al DSM di riferimento dell’assistito. L’invio può avvenire dal D.E.A., tramite lo psichiatra, dagli SPDC, dalle strutture del DSM, dal Medico di Medicina Generale o per trasferimento dall’area di acuzie della stessa struttura. La dimissione avviene al termine del percorso terapeutico riabilitativo previa comunicazione al DSM di riferimento dell’assistito.

 

3. Area di lungodegenza neuro-psichiatrica: afferiscono a quest’area pazienti clinicamente stabilizzati con finalità di mantenere le autonomie funzionali conseguite, nonché pazienti con progetti di permanenza medio-lunga finalizzati alla collocazione in situazione abitativa stabile (domicilio, comunità alloggio, RSA, RAF) su richiesta motivata del DSM , in attesa di attivare posti letto alternativi al ricovero. L’invio può avvenire dal D.E.A., tramite lo psichiatra, dagli SPDC, dalle strutture del DSM, dal Medico di Medicina Generale o per trasferimento dall’area di acuzie o di riabilitazione della stessa struttura.

Nel caso di ricoveri prolungati sono previste proroghe oltre il 60° giorno i degenza, concordate con il DSM, fino ad un massimo di 120 giorni. Dal 121^ giorno, ovvero alla scadenza del periodo concordato se inferiore a 120 giorni, nell’impossibilità di procedere alla ricollocazione del paziente e di intesa con il DSM territorialmente competente, il paziente deve essere preso in carico dalla sua ASL di riferimento dell’assistito e la tariffa è a carico della medesima (fatturazione diretta) senza abbattimento tariffario.

Il CSM (CPS) di competenza, così come i Medici di base, possono inviare gli ammalati in una Casa di Cura per un periodo di media-lunga degenza a causa di momenti di particolare difficoltà che rendono inopportuna la loro permanenza a casa. Il ricovero deve essere volontario.

Anche in questo caso la famiglia può fare opposizione alle dimissioni se non è garantita la continuità terapeutica

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9. - CLINICHE PSICHIATRICHE DELLE UNIVERSITA’ 

Nell’ambito della programmazione regionale, tramite appositi accordi (ai sensi dell’art. 6, comma 2 del Dlgs. 502/1992 e successive modificazioni), viene affidato un modulo-tipo del DSM alle cliniche psichiatriche universitarie, agli istituti universitari di psichiatria e alle sezioni di psichiatria dei dipartimenti universitari in relazione alle specifiche funzioni assistenziali svolte complementarmente a funzioni di formazione e di ricerca. Dette cliniche sono dotate di alcuni posti letto per il ricovero dei malati.

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10. - RSA (Residenza Sanitaria Assistenziale), RAF (Residenza Assistenziale Flessibile) - (Istituti Assistenziali o Case di Riposo)

La RSA è una struttura assegnata alla titolarità delle ASL e destinata al ricovero di anziani non autosufficienti, che spesso sono anche malati cronici o lungodegenti.

La RAF è una struttura del settore assistenziale con standard medici, infermieristici e di assistenza molto inferiori alla RSA.

La quota sanitaria è a carico della AST mentre la quota alberghiera è a carico dell’utente se ha redditi propri o a carico del Comune.

Alcuni CSM (CPS) tendono ad inserire nelle RSA/RAF pazienti psichiatrici non ancora anziani o anziani prevalentemente psichiatrici, sia per mancanza di strutture idonee ad ospitarli sia per l’impossibilità di curarli al proprio domicilio. A tali inserimenti ci si può opporre, facendo valere il diritto di essere curati in strutture sanitarie adeguate. 
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11. – RESIDENZE PER L’ESECUZIONE DELLE MISURE DI SICUREZZA (REMS)

Le Residenze per l’esecuzione delle misure di sicurezza sono previste dalla l. 81/2014 per accogliere le persone affette da disturbi mentali, autrici di reati, a cui viene applicata dalla magistratura la misura di sicurezza detentiva del ricovero in ospedale psichiatrico giudiziario o l'assegnazione a casa di cura e custodia.

Le REMS hanno sostituito gli Ospedali psichiatrici giudiziari (OPG) aboliti nel 2013 e chiusi definitivamente il 31 marzo 2015, anche se l’internamento nelle nuove strutture ha carattere transitorio ed eccezionale in quanto applicabile "solo nei casi in cui sono acquisiti elementi dai quali risulti che è la sola misura idonea ad assicurare cure adeguate ed a fare fronte alla pericolosità sociale dell'infermo o seminfermo di mente”.

 

La gestione della residenza e delle sue attività è di esclusiva competenza della Sanità mentre le attività di sicurezza e di vigilanza esterna nonché l’accompagnamento dei pazienti in ospedali o ad altre sedi sono svolte, tramite specifico accordo, d'intesa con le prefetture. Con l’autorità prefettizia vanno concordati anche gli interventi delle forze dell’ordine competenti per territorio, nelle situazioni di emergenza e di sicurezza. Alla magistratura di sorveglianza compete sorvegliare la residenza. La legge 9/2012 prevede due tipologie di REMS:

 

1. di valutazione e stabilizzazione per la diagnosi e il programma di cura con l'obiettivo di una rapida stabilizzazione della sintomatologia per permettere il passaggio ad una struttura a minore intensità assistenziale 

2. di mantenimento a vocazione riabilitativa e psicosociale

Le REMS funzionanti sono 30 e la gestione delle loro strutture dipende dalle Regioni.

 

Elenco aggiornato al 24 aprile 2018 

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Riferimenti normativi 

Decreto legge 31 marzo 2014 n. 52 - Disposizioni urgenti in materia di superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari

Decreto legge 22 dicembre 2011 n. 211 - Interventi urgenti per il contrasto della tensione detentiva determinata dal sovraffollamento delle carceri

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