15. Diritto al lavoro 

Il Progetto Obiettivo 98-2000 prevede che “le Regioni, le Province Autonome e i Comuni garantiscono la partecipazione degli utenti del DSM alle attività di formazione finalizzata all’inserimento lavorativo, programmato nel proprio ambito territoriale”.

 

15.1 - Norme per il diritto al lavoro dei disabili - Legge n. 68 del 12 marzo 1999

La nuova normativa di “diritto al lavoro dei disabili” sostituisce quella relativa al “collocamento obbligatorio” (legge 482/1968).

15.2 - A chi si applica la legge

  •  Agli invalidi civili affetti da minorazioni fisiche, psichiche e sensoriali che comportino una riduzione della capacità lavorativa superiore al 45% (quindi dal 46%);
  • agli invalidi del lavoro, accertati dall’INAIL, con un grado di invalidità superiore al 33%;
  • alle persone non vedenti (cecità assoluta o con residuo visivo non superiore a un decimo a entrambi gli occhi) o sordomute (colpite da sordità dalla nascita o prima dell’apprendimento della lingua parlata);
  • agli invalidi di guerra.

15.3 - Il Ruolo dei Centri per l’impiego

Per le persone con disabilità disoccupate, l’iscrizione alle liste speciali presso i “Centri per l’impiego” è non solo un diritto, in quanto consente di godere di un’attenzione particolare per le assunzioni in ambito pubblico e privato, ma è anche un requisito indispensabile per accedere ad alcuni benefici economici.

Per iscriversi è sufficiente recarsi presso il “Centro per l’impiego” competente per residenza con un documento di identità valido e il verbale della commissione medica che attesta l’invalidità. Non è previsto un limite massimo di età, salvo quello stabilito per la normale cessazione dell’attività lavorativa (65 anni per gli uomini e 60 per le donne).

Dopo l’iscrizione si viene inseriti in una lista unificata per tutte le categorie di persone con disabilità. Per ogni persona disabile presente nell’elenco viene compilata una scheda nella quale sono annotate le capacità lavorative, il livello d’istruzione, le attitudini personali, la natura e il grado di disabilità, in modo da consentire un inserimento mirato che tenga conto del livello di preparazione professionale e culturale, secondo le disposizioni di legge.

Va precisato che i datori di lavoro pubblici e privati con più di 15 dipendenti sono obbligati ad assumere un certo numero di invalidi. La legge prevede, infatti, delle quote di riserva calcolate in proporzione all’organico dell’azienda: 

  • 1 lavoratore con disabilità, se l’azienda occupa da 15 a 35 dipendenti;
  • 2 lavoratori con disabilità, se l’azienda occupa da 36 a 50 dipendenti;
  • il 7%, se gli occupati sono più di 50.

Quando scatta l’obbligo di assunzione, l’azienda ha 60 giorni di tempo per effettuare, ai competenti uffici del lavoro, la richiesta di avviamento al lavoro di persone disabili, pena l’applicazione di sanzioni.

I disabili psichici vengono avviati al lavoro su richiesta nominativa mediante convenzione.

E’ uno strumento finalizzato a definire un programma di supporto all’avviamento al lavoro di disabili che presentino particolari caratteristiche e difficoltà di inserimento in cicli lavorativi ordinari.

La Provincia e gli Enti Locali possono stipulare con il datore di lavoro convenzioni; in questo caso il datore di lavoro non è più obbligato ad attingere dalla lista secondo un ordine di iscrizione.

Sarà privilegiato chi potrà dimostrare competenza, attitudine e capacità lavorativa per le mansioni offerte, a prescindere dalla tipologia della disabilità.

La convenzione può essere stipulata anche con datori di lavoro che non sono obbligati alle assunzioni di disabili.

 

In questo caso il disabile può sperimentare l’inserimento lavorativo attraverso il tirocinio finalizzato all’ assunzione. Il datore di lavoro assolve, per la durata del tirocinio stesso, agli obblighi in materia di collocamento obbligatorio.

Ai lavoratori disabili, assunti obbligatoriamente, si applica il trattamento economico e normativo previsto dalle leggi o dai contratti collettivi; il datore di lavoro non può chiedere a questi lavoratori prestazioni non compatibili con la loro disabilità.

 

15.4 - Cooperative Sociali di tipo B

Le cooperative sociali di tipo B offrono lavoro protetto. Questo inserimento deve essere richiesto, attraverso la ATS di competenza, dal medico referente e dall’assistente sociale. Non è necessario un certificato di invalidità, basta la diagnosi medica.


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