Nuovo statuto associativo

Per facilità di consultazione si riportano qui di seguito gli articoli dello statuto che hanno subito variazioni.
Il nuovo statuto è stato approvato dall'assemblea dei soci tenutasi il giorno 24 Giugno 2019 presso la sede dell'Associazione.

Per consultare l'intero statuto cliccare qui.

Articolo

Statuto precedente

Nuovo statuto

1.1

E’ costituita l’Associazione di promozione sociale denominata “Giulia e Matteo” di seguito chiamata per brevità “Associazione”.

È costituita l’Associazione di promozione sociale denominata “Giulia e Matteo APS”. L’associazione assume nella propria denominazione la qualifica di APS (Associazione di Promozione Sociale), che ne costituisce peculiare segno distintivo e che, quindi, verrà inserita nelle comunicazioni rivolte al pubblico ed in qualsiasi segno distintivo che l’Associazione intenderà adottare.

2.5

L’Associazione, qualora se ne presentasse la necessità potrà, per il raggiungimento degli scopi sociali, stipulare accordi o convenzioni con Enti sia pubblici che privati.

L’associazione, qualora se ne presentasse la necessità potrà, per il raggiungimento degli scopi sociali, stipulare accordi o convenzioni con Enti sia pubblici che privati. L’associazione inoltre potrà svolgere attività accessorie che si considerano integrative e funzionali allo sviluppo dell’attività istituzionale.

2.6

Articolo non esistente

L’Associazione potrà deliberare l’ammissione come associati di altri enti del settore o senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento del numero delle associazioni di promozione sociale.

6.4

Agli associati che svolgono attività di volontariato può essere riconosciuto il rimborso delle spese eventualmente sostenute, nei modi e nelle forme stabilite dal regolamento interno e dalla disciplina fiscale.

Agli associati che svolgono attività di volontariato può essere riconosciuto il rimborso delle spese eventualmente sostenute, nei modi e nelle forme previste dall’art.17 comma 3-4 e 5 del D.Lgs 3-7-2017-N°117 e dalla disciplina fiscale.

7.4

L’Assemblea ordinaria ha i seguenti compiti:

- deliberare in merito al preventivo economico-finanziario per l’anno successivo e al rendiconto economico-finanziario dell'anno precedente;

- esaminare le questioni sollevate dai richiedenti o proposte dal Consiglio Direttivo;

- eleggere i componenti del Consiglio Direttivo;

- eleggere i componenti del Collegio dei Garanti (se previsto);

... Omissis ...

L’Assemblea ordinaria ha i seguenti compiti:

- deliberare in merito al preventivo economico-finanziario per l’anno successivo e al rendiconto economico-finanziario dell’anno precedente;

- esaminare le questioni sollevate dai richiedenti o proposte dal Consiglio Direttivo;

- eleggere e revocare i componenti del Consiglio Direttivo;

- eleggere e revocare i componenti del Consiglio dei Garanti (se previsto);

... Omissis ...

7.14

Articolo non esistente

L’atto costitutivo o lo statuto possono prevedere l’intervento all’assemblea mediante mezzi di telecomunicazione ovvero l’espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l’identità dell’associato che partecipa e vota.

8.4

Le riunioni sono valide quando è presente la maggioranza dei suoi componenti e le delibere sono approvate a maggioranza di voti dei presenti. Delle deliberazioni del Consiglio deve essere redatto apposito verbale a cura del Segretario, che firma insieme al Presidente. Tale verbale è conservato agli atti ed è a disposizione degli associati che richiedano di consultarlo.

Le riunioni sono valide quando è presente la maggioranza dei suoi componenti e le delibere sono approvate a maggioranza di voti dei presenti. Delle deliberazioni del Consiglio deve essere redatto apposito verbale a cura del Segretario, che firma insieme al Presidente. Tale verbale è conservato agli atti ed è a disposizione degli associati che richiedano di consultarlo, così come la consultazione di ogni altro libro sociale.

Articolo

Statuto precedente

Nuovo statuto

 

-

 

11.2

Le entrate dell’Associazione sono costituite da:

- proventi derivanti dal proprio patrimonio;

- eredità, donazioni e legati;

- contributi di privati;

- contributi dello Stato, di Enti o di Istituzioni pubbliche anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell’ambito dei fini statutari;

- contributi dell’Unione europea e di organismi internazionali;

- entrate derivanti da convenzioni;

- quote associative annuali ed altri tipi di contributi degli associati;

- proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;

- altre entrate compatibili con le finalità sociali dell’associazionismo di promozione sociale.

Le entrate dell’Associazione sono costituite da:

- proventi derivanti dal proprio patrimonio;

- eredità, donazioni e legati;

- contributi di privati;

- contributi dello Stato, di Enti o di Istituzioni pubbliche anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell’ambito dei fini statuari;

- contributi dell’Unione europea e di organismi internazionali;

- entrate derivanti da convenzioni;

- quote associative annuali ed altri tipi di contributi degli associati;

- proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;

- altre entrate compatibili con le finalità sociali dell’associazionismo di promozione sociale.

Inoltre il patrimonio dell’associazione è utilizzato per lo svolgimento dell’attività statuaria, ai fini dell’esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

13.4

In ogni caso, i beni dell'Associazione non possono essere devoluti agli associati, agli amministratori e dipendenti della stessa.

 

In ogni caso, i beni dell’Associazione non possono essere devoluti agli associati, agli amministratori, ai dipendenti, ai collaboratori e altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento del rapporto associativo.