Per facilità di consultazione si riportano qui di seguito gli articoli dello statuto che hanno subito variazioni.
Il nuovo statuto è stato approvato dall'assemblea dei soci tenutasi il giorno 24 Giugno 2019 presso la sede dell'Associazione.
Articolo | Statuto precedente | Nuovo statuto |
1.1 | E’ costituita l’Associazione di promozione sociale denominata “Giulia e Matteo” di seguito chiamata per brevità “Associazione”. | È costituita l’Associazione di promozione sociale denominata “Giulia e Matteo APS”. L’associazione assume nella propria denominazione la qualifica di APS (Associazione di Promozione Sociale), che ne costituisce peculiare segno distintivo e che, quindi, verrà inserita nelle comunicazioni rivolte al pubblico ed in qualsiasi segno distintivo che l’Associazione intenderà adottare. |
2.5 | L’Associazione, qualora se ne presentasse la necessità potrà, per il raggiungimento degli scopi sociali, stipulare accordi o convenzioni con Enti sia pubblici che privati. | L’associazione, qualora se ne presentasse la necessità potrà, per il raggiungimento degli scopi sociali, stipulare accordi o convenzioni con Enti sia pubblici che privati. L’associazione inoltre potrà svolgere attività accessorie che si considerano integrative e funzionali allo sviluppo dell’attività istituzionale. |
2.6 | Articolo non esistente | L’Associazione potrà deliberare l’ammissione come associati di altri enti del settore o senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento del numero delle associazioni di promozione sociale. |
6.4 | Agli associati che svolgono attività di volontariato può essere riconosciuto il rimborso delle spese eventualmente sostenute, nei modi e nelle forme stabilite dal regolamento interno e dalla disciplina fiscale. | Agli associati che svolgono attività di volontariato può essere riconosciuto il rimborso delle spese eventualmente sostenute, nei modi e nelle forme previste dall’art.17 comma 3-4 e 5 del D.Lgs 3-7-2017-N°117 e dalla disciplina fiscale. |
7.4 | L’Assemblea ordinaria ha i seguenti compiti: - deliberare in merito al preventivo economico-finanziario per l’anno successivo e al rendiconto economico-finanziario dell'anno precedente; - esaminare le questioni sollevate dai richiedenti o proposte dal Consiglio Direttivo; - eleggere i componenti del Consiglio Direttivo; - eleggere i componenti del Collegio dei Garanti (se previsto); ... Omissis ... | L’Assemblea ordinaria ha i seguenti compiti: - deliberare in merito al preventivo economico-finanziario per l’anno successivo e al rendiconto economico-finanziario dell’anno precedente; - esaminare le questioni sollevate dai richiedenti o proposte dal Consiglio Direttivo; - eleggere e revocare i componenti del Consiglio Direttivo; - eleggere e revocare i componenti del Consiglio dei Garanti (se previsto); ... Omissis ... |
7.14 | Articolo non esistente | L’atto costitutivo o lo statuto possono prevedere l’intervento all’assemblea mediante mezzi di telecomunicazione ovvero l’espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l’identità dell’associato che partecipa e vota. |
8.4 | Le riunioni sono valide quando è presente la maggioranza dei suoi componenti e le delibere sono approvate a maggioranza di voti dei presenti. Delle deliberazioni del Consiglio deve essere redatto apposito verbale a cura del Segretario, che firma insieme al Presidente. Tale verbale è conservato agli atti ed è a disposizione degli associati che richiedano di consultarlo. | Le riunioni sono valide quando è presente la maggioranza dei suoi componenti e le delibere sono approvate a maggioranza di voti dei presenti. Delle deliberazioni del Consiglio deve essere redatto apposito verbale a cura del Segretario, che firma insieme al Presidente. Tale verbale è conservato agli atti ed è a disposizione degli associati che richiedano di consultarlo, così come la consultazione di ogni altro libro sociale. |
Articolo | Statuto precedente | Nuovo statuto |
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11.2 | Le entrate dell’Associazione sono costituite da: - proventi derivanti dal proprio patrimonio; - eredità, donazioni e legati; - contributi di privati; - contributi dello Stato, di Enti o di Istituzioni pubbliche anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell’ambito dei fini statutari; - contributi dell’Unione europea e di organismi internazionali; - entrate derivanti da convenzioni; - quote associative annuali ed altri tipi di contributi degli associati; - proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali; - altre entrate compatibili con le finalità sociali dell’associazionismo di promozione sociale. | Le entrate dell’Associazione sono costituite da: - proventi derivanti dal proprio patrimonio; - eredità, donazioni e legati; - contributi di privati; - contributi dello Stato, di Enti o di Istituzioni pubbliche anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell’ambito dei fini statuari; - contributi dell’Unione europea e di organismi internazionali; - entrate derivanti da convenzioni; - quote associative annuali ed altri tipi di contributi degli associati; - proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali; - altre entrate compatibili con le finalità sociali dell’associazionismo di promozione sociale. Inoltre il patrimonio dell’associazione è utilizzato per lo svolgimento dell’attività statuaria, ai fini dell’esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. |
13.4 | In ogni caso, i beni dell'Associazione non possono essere devoluti agli associati, agli amministratori e dipendenti della stessa.
| In ogni caso, i beni dell’Associazione non possono essere devoluti agli associati, agli amministratori, ai dipendenti, ai collaboratori e altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento del rapporto associativo. |