Questo è quanto è stato definito il 5 luglio 2019, dai giudici del TAR della Lombardia che hanno accolto il ricorso presentato da
LEDHA Lega per i diritti delle persone con disabilità (Cliccare qui)
contro il Comune di Vigevano.
Il TAR ha dichiarato illegittimo il regolamento comunale nella parte in cui prescrive le condizioni affinché il Comune stesso possa intervenire nell’integrazione delle rette dovute alle strutture residenziali che ospitano le persone con disabilità.
Il testo del regolamento, infatti, prevedeva l’intervento del Comune a integrazione della retta “solo se il patrimonio mobiliare dell’assistito risulta inferiore ad euro 5.000”, mentre in caso di presenza di un patrimonio immobiliare il regolamento prevedeva l’obbligo di vendita od affitto per destinare i proventi al rimborso dell’integrazione anticipata dal Comune, con la precisazione che, in mancanza di accordo tra il Comune e l’assistito (o i suoi rappresentanti), l’ente locale avrebbe potuto rivalersi sulla futura eredità.
Tutti i punti in oggetto sono stati dichiarati illegittimi. I giudici hanno evidenziato che il regolamento comunale è in contrasto con la normativa nazionale di compartecipazione alla spesa (Dpcm 159/2013), sottolineando come “in nessuna norma è previsto che, se superiore a determinati limiti, il patrimonio immobiliare debba essere interamente destinato alla copertura della retta; né è previsto che i comuni possano imporre agli assistiti la messa a reddito del loro patrimonio immobiliare al fine di destinare i proventi al pagamento della retta stessa, o addirittura la rivalsa sull’eredità”.
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