Disabilità

Il 14 maggio scorso è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n° 111,del 14 maggio 2024 il Decreto legislativo n. 62 del 3 maggio 2024 recante la:

«Definizione della condizione di disabilità, della valutazione di base, di accomodamento ragionevole, della valutazione multidimensionale per l’elaborazione e attuazione del progetto di vita individuale personalizzato e partecipato».

Che significato ha questo decreto?
Il decreto vuole definire e garantire la condizione di disabile, così da attivare i sostegni necessari al pieno esercizio dei diritti civili e sociali su base di uguaglianza con gli altri. Il decreto consente di adeguare la legge italiana alla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, fatta a New York il 13 dicembre 2006 e ratificata dall’Italia nel 2009. 
(il nostro sito ha dedicato un approfondimento alla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti della persone con disabilità: per vederlo cliccare qui)

Prestare molta attenzione al fatto che il decreto modifica l’articolo 3 della legge 104/1992, ridefinendo chi è considerato persona con disabilità e i relativi diritti ai sostegni necessari per la partecipazione sociale.

Definizioni

Viene sostituita la parola «handicap» con «condizione di disabilità», e «persona handicappata» con «portatore di handicap», «persona affetta da disabilità», «disabile» e «diversamente abile».
Inoltre definisce:
– Condizione di Disabilità: Una duratura compromissione fisica, mentale, intellettiva, del neurosviluppo o sensoriale che può ostacolare la piena partecipazione nei contesti di vita.
– Persona con Disabilità: Definita dall’art. 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104.
– ICF: Classificazione Internazionale del Funzionamento, della Disabilità e della Salute.
–ICD: Classificazione Internazionale delle Malattie.
Profilo di Funzionamento: Descrizione dello stato di salute di una persona considerando le funzioni corporee, le attività e la partecipazione.
–Sostegni: Servizi, interventi, prestazioni e benefici per migliorare le capacità e l’inclusione della persona.
Lorena Papini (Cliccare qui) -curatrice della pagina del sito Diritto.it (Cliccare qui) da cui abbiamo "saccheggiato" queste note e che ringraziamo- suggerisce due ulteriori interessanti link:
Tutela persone con disabilità: riqualificazione dei servizi pubblici per l’inclusione
PODCAST -Legge 104: in cosa consiste e chi la può richiedere

Procedimento valutativo

La valutazione di base mira a riconoscere la condizione attraverso:
- L’accertamento dell’invalidità civile.
- L’accertamento della cecità civile e della sordità civile.
- La valutazione delle necessità di sostegno.
Il procedimento di valutazione di base è attivato su richiesta dell’interessato tramite la trasmissione telematica di un certificato medico. Questa valutazione è effettuata da un’unità di valutazione di base composta da medici e professionisti sanitari, integrata con un rappresentante delle associazioni di disabili.

Accomodamento ragionevole

Il decreto introduce il concetto di “accomodamento ragionevole” per garantire che le persone con disabilità possano godere di tutti i diritti umani e le libertà fondamentali su base di uguaglianza con gli altri. L’accomodamento ragionevole prevede l’adozione di misure e adattamenti necessari, pertinenti e appropriati che non impongano un onere sproporzionato.

Progetto di vita individuale

Il decreto promuove l’elaborazione di un progetto di vita individuale, personalizzato e partecipato, basato sui desideri, aspettative e preferenze della persona con disabilità. Questo progetto mira a migliorare la qualità della vita, sviluppare tutte le potenzialità della persona e permettere la scelta dei contesti di vita e la partecipazione in condizioni di pari opportunità.