CICLO DI INCONTRI PER FAMILIARI DI PERSONE CON DISTURBI PSICHIATRICI E OPERATORI DEL SETTORE

Misure per la protezione delle persone prive in tutto o in parte dell'autonomia: Parte prima: L'amministratore di sostegno.

Trascrizione del primo intervento del rappresentante dell'Associazione Anita.

Lissone, 13 Aprile 2019

Ringrazio innanzitutto dell'invito l’avvocato Simona Monguzzi e l’associazione Giulia e Matteo: mi fa molto piacere parlare a un pubblico di cittadini perché spesso accade che ci troviamo fra addetti ai lavori e, perdonatemi, ce la cantiamo e ce la suoniamo tra di noi, mentre è importante arrivare all'utenza, che è quella che effettivamente ha più bisogno perché è quella che affronta la problematica.
Divideremo l'incontro in due focus: nel primo si parlerà di che cos'è l'amministrazione di sostegno e di come si attiva, cercando di non parlare in termini troppo giuridici, ma di arrivare a darvi delle informazioni pratiche, perché sono quelle che servono effettivamente... anche per cercare di superare quel velo di paura dovuto al fatto di doversi rivolgere ad un tribunale. Invece nel secondo intervento si parlerà del momento in cui diventate amministratore di sostegno e quindi delle prime incombenze che dovete affrontare come amministratori di sostegno.

Che cos'è l'amministrazione di sostegno?

 

L’amministrazione di sostegno è stata introdotta nel 2004: sembra tanto tempo fa, ma in realtà, a livello giuridico, 15 anni non sono tantissimi per una normativa.

Soprattutto perché, al momento in cui è stata introdotta nel 2004, è stata soprattutto un istituto che ha affiancato quello dell’interdizione: però veniva utilizzato in maniera meno marcata.

Con il passare degli anni, mano a mano, è subentrata invece proprio la necessità di utilizzare l'amministrazione di sostegno in via preferenziale, quasi in sostituzione rispetto all'interdizione.

Cerchiamo di fare chiarezza su quella che è la differenza fondamentale tra l' istituto dell’interdizione e l’istituto dell’amministratore di sostegno.

Istituto dell'interdizione toglie la possibilità di agire ed è un procedimento che deve essere percorso necessariamente con l' assistenza del legale, invece l'istituto dell'amministrazione di sostegno non toglie la capacità di agire del soggetto, ma è un istituto a favore del soggetto, in cui un' altra persona - l'amministratore di sostegno - sostanzialmente prende quel potere che la persona più debole non riesce più ad esercitare.

Questo perché il legislatore si è reso conto che la differenza tra nero e bianco non è sempre così evidente; quindi c’erano molte zone d’ombra che non si riuscivano a coprire con l’interdizione.

Io faccio sempre l' esempio della demenza senile: non è che automaticamente chi inizia ad avere un problema di demenza senile o un problema di Alzheimer passa da essere capace di intendere e di volere a non capire più assolutamente nulla.

Tra i due stati spesso passano anni ed è più giusto conservare il più possibile la capacità del soggetto per quello che riesce a fare.

L'amministrazione di sostegno è una norma che è stata introdotta proprio per andare a coprire anche l'impossibilità parziale e/o temporanea: vi sottolineo questo aspetto perchè è la differenza epocale che è stata introdotta con questo articolo 404 del codice Civile.

Questo cosa significa?

Significa che l' amministrazione di sostegno è “un vestito”: cioè io devo fare in modo di vestire la persona con quello che effettivamente le serve.

Ed è “focale”: non è più una sentenza contro una persona, ma è un decreto di nomina a favore di una persona debole che ha bisogno di essere aiutata.


Come faccio a utilizzare questo istituto al massimo? 

Devo fare in modo di far capire quali sono le necessità del soggetto; se non evidenzio le necessità del soggetto che devo tutelare, l'istituto,purtroppo, viene fatto partire in maniera poco consona perché verrà fatto un decreto di nomina standard.

La finalità della legge è quella di fare l'interesse della persona.

 

Vediamo ora come attivare l'istituto, che poi è la cosa che vi interessa di più. L'amministrazione di sostegno è un procedimento giuridico, quindi bisogna andare davanti al Tribunale.

Per andare iniziare il Tribunale di Monza e di Milano, che penso che siano quelli che vi interessano particolarmente, offrono anche dei moduli da compilare che però dovete prendere... solo come moduli!

Cioè, non sono la panacea di tutti i mali: bisogna saperli utilizzare nella maniera corretta!

Infatti, se voi compilate il modulino e pensate che dal modulino il giudice, che poi farà l'udienza con il giudice tutelare (che ha almeno settecento fascicoli a testa sulla sua scrivania), vada oltre a ciò che avete scritto mi dispiace.... ma non ci siamo!

Il modulo è un' indicazione che vi dice che cosa serve per attivare l'istituto e in cui dovete metterci un po’ del vostro per poter andare effettivamente a tagliare l’istituto su misura di quella che è la nostra esigenza.

Parliamo della competenza: dove vado?

La norma prevede che il tribunale di competenza sia quello di residenza.

Visto che i casi, soprattutto nell'ultimo periodo, si sono ampliati in modo esponenziale (su Milano siamo a oltre 9000 fascicoli e le indicazioni di Monza del 2016 erano di 4500 fascicoli) e dato che ci sono delle procedure da rispettare, la giurisprudenza dice di andare al tribunale competente per il domicilio.

Questo è importante perché, se io ho la residenza a Milano, ma sono ricoverato in una struttura a Monza, io devo depositare su Monza e non su Milano, perché il giudice tutelare competente è il giudice tutelare più vicino al beneficiario.

Se il soggetto ha residenza a Pavia, ma abita a Monza, diventa difficile per il giudice tutelare avere il controllo della situazione che deve essere visionata... soprattutto se deve fare delle uscite o deve fare delle convocazioni delle parti.

Che cosa succede una volta che io ho deciso di chiedere l' amministrazione di sostegno ed ho individuato il tribunale?

Devo procurarmi i documenti.

 

Quali sono i documenti focali?

- Estratto integrale di atto di nascita

L’estratto integrale dell’atto di nascita è fondamentale perché l'amministrazione di sostegno, una volta che viene attuata, viene trascritta nei registri; per cui, per effettivamente fare l'udienza, è necessario che questo estratto venga allegato alla vostra richiesta.

Dove si chiede l’estratto integrale dell’atto di nascita?

Dove è nato il soggetto beneficiario.

Si può fare anche anche tramite mail all'ufficio anagrafe, evidenziando che ne ho necessità per richiedere l'amministrazione di sostegno: molti comuni me lo mandano avanti a mezzo mail, senza fare tanti giri e andare chissà dove.

 

- Certificato di nascita e stato di famiglia della persona che deve essere soggetta alle amministrazioni di sostegno della ricorrente.

 

Poi dovete mettere tutta la parte medica perché la base della richiesta di amministrazione di sostegno è che ci sia una menomazione psicofisica; per cui non possiamo pensare di richiedere un'apertura di amministrazione di sostegno senza motivare al giudice, per mezzo di documenti medici, che effettivamente ci sia una fragilità.

Se questa documentazione non c'è, perché capita che non ci sia una cronistoria, rischiate il rigetto.

A meno che non lo specifichiate benissimo e chiediate che sia il giudice - a me è capitato alcune situazioni particolarmente conflittuali - a nominare un consulente tecnico d'ufficio per definire effettivamente come sta la persona.

Il mio consiglio però è sempre quello di non rischiare di fare una procedura, di metterci tempo e tutto quello che compete, senza avere una documentazione medica adeguata.

Il resto della documentazione è di tipo patrimoniale.

Dato che (questo lo spiegheremo successivamente) una volta all'anno (in alcuni casi i giudici decidono di fare una volta ogni due anni se ci sono parenti e decidono che non ci sono situazioni particolarmente difficili) si deve fare il rendiconto, dobbiamo motivare al giudice il punto di partenza.

Dobbiamo cioè fornire la base patrimoniale del soggetto beneficiario; vale a dire che se il beneficiario è un ragazzo con un papà ed una mamma, al giudice non interessa sapere cos’hanno i genitori, ma quello che ha il ragazzo: cioè la pensione, se ha intestato degli immobili, se ha altre rendite finanziarie....: questo perchè l'obiettivo dell' amministrazione di sostegno è tutelare non solo la parte sanitaria, ma anche quella patrimoniale.

Chi può depositare il ricorso?

Il ricorso può essere presentato o da un parente entro il quarto grado, quindi mamme, papà, figli (nel caso di persone anziane), nipoti (se entro il quarto grado) da un convivente (la legge prevede anche che, se c'è una convivenza more uxorio, questa abbia fede) o dalla persona beneficiaria stessa (se si rende conto di essere un soggetto fragile).

Ad esempio nella ludopatia spesso la domanda è presentata dal ludopatico stesso perché si rende conto di avere un problema e capisce che questo problema sta influendo nella vita sua e magari anche dei suoi familiari. E’ quindi è lui stesso a voler chiedere l'apertura di amministrazione di sostegno a proprio favore.

La persona beneficiaria ovviamente deve avere un minimo di cognizione di quello che effettivamente sta facendo.

Non facciamo cose che a volte vedo fare!

Come far firmare ricorsi o moduli a persone che effettivamente non sono in grado di capire quello che stanno firmando. Non ha senso presentarsi davanti al giudice in questa modalità.

Poi c’è anche la possibilità che l’amministrazione di sostegno venga richiesta dei servizi sociali, cioè da chi ha la cura della persona.

Intendiamoci però: la giurisprudenza ha chiarito che come servizi sociali si intende i servizi sociali comunali; quindi, se sono in una struttura e questa struttura è privata, il direttore sanitario o amministrativo della struttura non può presentare la domanda, ma deve passare attraverso il servizio sociale competente che solitamente non è il servizio sociale dove risiede la struttura, ma è il servizio sociale dove viveva la persona prima di essere inserita in struttura.

C'è anche un' ulteriore possibilità, questa è una possibilità che viene utilizzata un pochino più dagli addetti ai lavori, attraverso il pubblico ministero.

Ciò avviene se ci si rende conto che una persona ha una situazione di fragilità e dovrebbe essere tutelata, però non si hanno nè parenti, nè si hanno i servizi sociali, l'unica cosa che possiamo fare per attivare questa tutela è passare da un esposto alla Procura della Repubblica competente. Sarà il PM in quel caso a verificare se adire lui stesso alla nomina di amministrazione di sostegno, a questo punto, diventa la procura stessa il ricorrente.

E’ un caso abbastanza limite che viene utilizzato quando non può essere fatto altrimenti.

La procedura 

Abbiamo detto che dobbiamo depositare il ricorso al tribunale competente, a quel punto viene nominato un giudice tutelare.

Con la nomina del giudice tutelare viene fatta anche la fissazione dell’udienza di comparizione parti.

Che cosa succede? Il giudice ci invita, entro l'udienza di comparizione parti, ad avvisare il soggetto beneficiario, i parenti, entro il quarto grado e gli affini entro il secondo, di chi è stata richiesta la nomina di amministratore di sostegno, che bisogna comparire in udienza.

Come lo si fa?

A Monza è possibile fare tutte queste comunicazioni solo a mezzo di una raccomandata; facciamo un esempio classico. Io sono la mamma e devo richiedere l'amministrazione di sostegno per mio figlio: devo avvisare mio figlio con una raccomandata.

Non devo avvisare solo mio figlio, devo avvisare anche mio marito, se non ha depositato con me il ricorso, devo avvisare eventuali fratelli e sorelle maggiorenni ed eventualmente anche gli zii, ovviamente se sono rintracciabili (Ci sono situazioni in cui non so nemmeno dove siano; normalmente il giudice non si mette a sindacare).

Si cerca attraverso queste comunicazioni - ed è l'obiettivo della legge - di tutelare la persona che deve essere sottoposta all’amministrazione di sostegno o comunque di capire se l’istituto non sia utilizzato in maniera impropria.

Faccio un caso classico che mi è successo: un figlio ha chiesto l’amministrazione di sostegno per la mamma, poi si viene a scoprire dall'altro figlio, che è stato avvisato della procedura, che il figlio che l’ha richiesta era un alcolizzato che voleva accedere al patrimonio della mamma.

Porto questo esempio per fornire delle concretezze, altrimenti sembra che la legge voglia creare solo problemi.

La legge è fatta per i giudici che non possono sapere se siete delle brave persone basandosi sui due minuti che vi vedono davanti a loro: per cui il legislatore ha cercato di dare delle sicurezze, non tanto per chi deve attivare la procedura, ma per chi deve essere sottoposto a procedura di amministrazione di sostegno.

I questo modo si tutela anche il patrimonio, perchè, se non sono una brava persona, non tutelerò il patrimonio, ma lo depaupererò.

Questo è il motivo per cui si fanno queste comunicazioni.

Su Milano, se doveste averne bisogno, sappiate che non basta la raccomandata e per i beneficiari è necessaria una notifica attraverso ufficiale giudiziario.

Per cui il consiglio è sempre: verificare il tribunale di competenza e cercare di capire qual’è la procedura che segue il tribunale di competenza per le comunicazioni.

 

Una volta che abbiamo fatto le comunicazioni ed abbiamo fatto il nostro ricorso corredato di tutti gli atti si va in udienza.

 

L'udienza viene svolta dal giudice tutelare e dobbiamo portare il soggetto beneficiario, perché bisogna capire se effettivamente non ci sono dichiarazioni mediche accondiscendenti. Il giudice deve verificare se quello che viene esposto sia congruente rispetto a quella che è la realtà della situazione: quindi si interfaccia anche con il beneficiario.

Se il beneficiario è totalmente intrasportabile (con totale intrasportabilità si intende proprio che non può neanche essere messo in un'autoambulanza) esce il giudice tutelare presso il domicilio dove si trova il beneficiario.

 

Comunque nei limiti del possibile è opportuno portare il tutelando in tribunale.


Non è che i giudici sono cattivi e che hanno piacere a vedere arrivare tutte le autoambulanze!

Però, avendo chiuse tutte le sezioni distaccate dei tribunali, purtroppo la conseguenza è questa.

Monza oltretutto non ha una sezione specializzata, ma abbiamo giudici che fanno anche altro, rispetto a Milano dove abbiamo giudici che seguono solo questa materia, per cui si devono cercare di ottimizzare i tempi, perché poi ci sono anche altre situazioni più urgenti. Uscire a fare un esame del beneficiario a domicilio finisce per essere molto dispendioso per quanto riguarda il tempo.

Se c'è la necessità il giudice tutelare, su questo sono molto disponibili, escono anche al posteggio che è sotto il tribunale e fanno l’audizione in autoambulanza per cercare di agevolare il più possibile questa fase.

 

Dove si trova il tribunale di Monza lo sapete, però la sezione tutele può essere divisa:

vi sono dei giudici tutelari che ricevono in piazza Garibaldi nel tribunale principale (quello al ponte dei leoni per intenderci), ce ne sono altri che invece ricevono nell'edificio dietro dove si trova l’ASL, al quarto piano.

Dico questo giusto per darvi anche delle indicazioni pratiche che possono servirvi.

 

Una volta che è stato fatta l'udienza, il giudice tutelare nomina la persona che assumerà la funzione di amministratore di sostegno.

La norma predilige che sia il parente che, di fatto, ha sempre svolto questo ruolo. Perché, se uno arriva a fare una richiesta di amministratore di sostegno con tutte le documentazioni di cui abbiamo parlato e con tutte le problematiche che ci sono, è perché è una persona che si fa veramente carico del soggetto beneficiario.

Cioè solitamente viene nominata la persona che si occupa maggiormente del beneficiario, vale a dire, solitamente, il parente più prossimo.

Succede però che, se in sede di udienza vi sono parenti che litigano, allora potrebbe accadere che il giudice, se non riesce a dirimere la controversia e si rende conto che vi sono dei conflitti insanabili da anni, può nominare un esterno.

Su Monza e su Milano ci sono degli albi, di cui io e la collega ne facciamo parte. Veniamo nominate su situazioni in cui la conflittualità è estrema - vi posso garantire che ho sentito discutere anche per dove tenere la bara prima del funerale - per cui è chiaro che, in queste situazioni non possiamo nominare uno dei parenti coinvolti.

Per cui, piuttosto che continuare a vedere il soggetto beneficiario, che poverino chiede aiuto in qualche modo, perché il litigio viene spesso fatto a suo discapito, allora viene nominato un esterno.

.....Omissis perchè incomprensibile....

Solitamente tutti prediligono che ci sia un parente, che ovviamente ha la cronistoria di tutte le situazioni, mentre una persona esterna deve fare come un “puzzle” per ricostruire le dinamiche familiari e quindi ci mette sicuramente più tempo a capire le esigenze della persona che ha bisogno, rispetto ad una persona che continua ad assistere il soggetto da più tempo.


...Omissis...

Una volta che siamo nominati amministratore di sostegno viene emesso un decreto.

A Monza avete un decreto di nomina, questo per la privacy, dove si dice che, a fronte dell' udienza svolta, a fronte dell' audizione fatta dei beneficiari, della documentazione medica è risultato che la persona effettivamente ha una fragilità e che quindi è impossibilitata a svolgere autonomamente determinati atti della propria vita e quindi viene nominato la persona come somministrazione di sostegno.

 

Viene quindi creato un decreto di attribuzione poteri.

 

Allora qui ritorniamo al punto focale di prima: se io ho fatto bene la mia richiesta con il modulo spiegando bene quali sono le vostre esigenze e in udienza le rimarco al giudice tutelare si creerà un decreto di nomina che sia il più possibile utile per voi.

Altrimenti, ve lo dico, vengono fatti dei decreti di nomina standard perchè è la base della velocità lavorativa.

.....Omissis perchè incomprensibile....

Questo vuol dire di arrivare in udienza preparati.

Se vogliamo un decreto di nomina giusto dobbiamo comunicare quali sono le nostre necessità.

Partiamo dalla base patrimoniale.

Prendiamo l’esempio classico di una struttura che costa 1500€ al mese.

Giusto per intenderci, se prendo la pensione di invalidità e l’indennità di accompagnamento percepisco circa 800 Euro: se io non evidenzio al giudice che sono in struttura e pago 1500 Euro, mi troverò con un decreto di nomina che mi dice di spendere nei limiti delle mie entrate.

Cioè mi trovo con un decreto di nomina che non va bene per me.

Questo cosa significa?

Non è che il decreto di nomina me lo sposo e me lo porto avanti per anni, significa però che, quando arriva la copia cartacea, guardo e dico “Io non ci sto dentro rispetto a quello che mi ha autorizzato il giudice”, deve tornare di nuovo dal Giudice Tutelare a chiedere un adeguamento del decreto di nomina.

A parte che, per chi non è addetto ai lavori, andare sempre in tribunale è un problema, la cosa non ha molto senso.

Perché, dato che nel momento in cui io faccio l'udienza, il tribunale stesso mi dice di arrivare con le idee chiare e visto che mi danno un modulino in cui io dovevo segnare le spese, io debbo impegnarmi e riportare tutto.

 

Devo dire: “Queste sono le mie entrate, però attenzione perché io ho la retta, ho la TASI, ho la TARI, ho le spese condominiali, ho le spese straordinarie che sono state approvate e deliberate....”

 

Cioè devo fare un focus preciso di quelle che sono le esigenze patrimoniali.

 

A me è successo il caso di una signora che aveva una patologia di tipo psichiatrico, ma che era lucida dal punto di vista patrimoniale (aveva un problema di influenzabilità), il giudice ha mantenuto la parte dell' ordinaria amministrazione alla signora nel limite delle 500 euro, che poteva andare a prendersele tranquillamente in banca, cosicchè non è stata neanche destabilizzata. Invece la parte di straordinaria amministrazione l’ha data in capo a me perché altrimenti, poverina, veniva influenzate e continuava a elargire soldi a persone che se ne approfittavano.

In questo caso non mi è stata data la parte sanitaria perché la signora era in grado di interfacciarsi con un medico per decidere congiuntamente che cosa effettivamente era nel suo interesse o meno e io, in una situazione di questo tipo, non avrei potuto certo obbligarla a fare ciò che non avrebbe voluto fare.

Se invece siano in situazioni dove proprio non c'è questa possibilità di dialogo, Milano, nel decreto di nomina, mette: consenso informato ai trattamenti sanitari e agli interventi chirurgici.

... Nel limite del dissenso... questo significa che non abbiamo tolto la capacità di agire alla persona. Vale a dire: io sono un soggetto che agisce in funzione dell'interesse di quella persona cosicchè, se c'è un dissenso tra me e il beneficiario, lo devo rimettere all'attenzione del giudice tutelare.

Tutto questo è valido nel caso in cui il dissenso sia di tipo logico cioè nel caso in cui il beneficiario stia capendo che lui non vuole fare effettivamente questa cosa... altrimenti con persone affette da Altzheimer dovremmo tornare dal giudice quasi sempre.. cioè deve essere un dissenso che si capisce che effettivamente ha un valore.

Vi faccio un esempio che a me è successo, di una persona che non voleva la tracheotomia; nel caso era evidente che la persona comprendeva di cosa stavamo parlando e quindi siamo tornati dal giudice tutelare a parlarne.

Non faccio io una firma senza rispettare la volontà del beneficiario!

 

Su Monza siamo un po’ in fase di trattativa perché abbiamo fatto nostri convegni con il giudice tutelare di Monza in cui abbiamo manifestato l'esigenza di avere, quantomeno nei decreti di nomina iniziale, il consenso informato nei trattamenti standard sanitari: ad esempio la vaccinazione, altrimenti tutte le volte occorre fare delle istanze, anche solo per le piccole incombenze nelle quali però viene richiesta una firma che abbia un valore, perché tutto ciò che non c'è nel decreto noi non lo possiamo fare.

Quindi attualmente siamo nella situazione in cui si spera che questa richiesta possa essere accolta.

Attualmente se in udienza non viene fatto chiaramente presente, poi in caso di necessità, bisogna fare l’istanza al giudice tutelare competenti su Monza.

 

Io lascerei la parola alla collega.

Segue la parte con le domande del pubblico; per problemi tecnici non è stato possibile effettuarne la trascrizione.

E’ comunque possibile ascoltarne l’audio (posizionarsi al minuto 29:45 per accedere direttamente alla sezione delle domande e risposte).